Revisione per esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia: nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2020
Circolare n. 44/2019 – CT 5/2019
Dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile esportare veicoli senza la loro preventiva radiazione, che potrà avvenire solo a condizione che il veicolo sia sottoposto a nuova revisione, se l’ultimo controllo tecnico risale a più di sei mesi anteriori alla data di richiesta di radiazione, e che il controllo tecnico abbia dato esito positivo.
Il Comunicato MIT-ACI dell’11.12.2019 ricorda che, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 98/2017 (art. 5, comma 1, lett. g), il 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le modifiche all’art. 103 CdS, che prevedono nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.
Per procedere all’esportazione, infatti, occorrerà preventivamente radiare il veicolo dall’ANV e PRA a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito “regolare”, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.
Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. Al riguardo, nel corso del 2020, nell’ambito dell’attuazione della riforma che prevede l’introduzione del Documento Unico dei veicoli (Decreto legislativo n. 98/2017), saranno realizzate procedure semplificate delle quali le Amministrazioni daranno notizia a tutti gli operatori ed utenti interessati.
Relativamente all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, del Documento Unico di circolazione costituito dalla sola carta di circolazione dove saranno annotati anche i dati di proprietà, si evidenzia che nell’ambito dell’esame parlamentare del DDL Bilancio 2020, è stato approvato l’emendamento del Governo che prevede la graduale attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni che disciplinano il rilascio del Documento Unico, da effettuarsi mediante decreti ministeriali.
In sostanza, poiché finora le nuove procedure per la gestione del DU sono state utilizzate da un ristretto numero di agenzie e le software house non hanno adeguato i sistemi gestionali, il Comitato Tecnico Permanente (CTP) costituito presso il MIT ha avanzato la proposta di procedere con una maggiore gradualità introducendo una sperimentazione obbligatoria, e non più su base volontaria, dell’utilizzo delle nuove procedure. Quindi la modifica legislativa proposta all’art. 1 del D. lgs. 98/2017 rinvia ad una serie di decreti ministeriali la definizione dei tempi e modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del DU, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020. In attesa di questi decreti continueranno ad essere applicate le procedure oggi vigenti per espletare le varie pratiche automobilistiche.
Federauto, che segue questo delicato dossier da molti mesi e ha preso parte a numerosi tavoli con il MIT/ACI, ha già inviato al CTP una proposta puntuale – condivisa con le altre Associazioni automotive – per la graduale messa a regime del nuovo sistema dal prossimo anno, evidenziando come le pratiche di immatricolazione dei veicoli – oggi di pochi secondi rispetto ai diversi minuti necessari con le nuove procedure – necessitano di essere migliorate e velocizzate per non impattare negativamente sugli operatori e sugli utenti.