Visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS
Circolare n. 11/2016 – LP 4/2016
Il Ministero del Lavoro con il Decreto 11 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, ha modificato la disciplina dell’obbligo di reperibilità del lavoratore in malattia.
Il provvedimento, entrato in vigore il 22 gennaio scorso, dispone la non applicabilità dell’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità, previste ai fini dell’effettuazione del controllo da parte dell’INPS, per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita e per coloro che abbiano stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tale esclusione, tuttavia, non opera automaticamente, dovendo, al contrario, essere dimostrata mediante la seguente documentazione:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita: devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti, sia la natura della patologia, sia la specifica terapia salvavita da effettuare;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%.