ultimo aggiornamento:

Istruzioni operative per lo sgravio contributivo di II livello anno 2015

Circolare n. 10/2016 – LP 3/2016

L’Inps con il Messaggio n. 162 del 15.1.2016 ha emanato le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo di cui alla legge 247/2007, relativo alla contrattazione di secondo livello, con riferimento ai premi corrisposti nell’anno 2014 (v. circolare n. 55/2015 del 31.08.2015).

Misura agevolazione
L’Istituto precisa che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

Qualora le aziende abbiano diritto ad un importo inferiore, le stesse dovranno operare il conguaglio limitatamente alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Inoltre, ai fini della determinazione del beneficio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
La fruizione del beneficio, come per il passato, è comunque subordinata alle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Coesistenza di premi
Nel caso di coesistenza di premi derivanti da più ambiti di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in misura proporzionale (vedi esempio riportato sotto),

Operazioni societarie
In questi casi, nei quali è previsto (ad es. fusione) il passaggio dei  lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivo corrisposto al lavoratore, anche se erogato in parte dal precedente datore di lavoro che comunque non potrà avere accesso all’incentivo.

Aziende cessate
Le aziende già autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 che abbiano sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno utilizzare la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Istruzioni operative
Le aziende autorizzate allo sgravio in esame sono automaticamente contrassegnate dal codice di autorizzazione “9D”. Ai fini dell’indicazione del conguaglio dell’incentivo, i datori di lavoro autorizzati alla fruizione del beneficio dovranno utilizzare i seguenti nuovi codici causale, differenziati in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

I predetti codici devono essere valorizzati nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
In ogni caso, tutti i datori di lavoro interessati, all’atto del conguaglio dello sgravio, dovranno restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di conguaglio dovranno comunque essere effettuate entro il 16 aprile 2016.

Restituzione quote eccedenti
Le somme fruite in eccedenza rispetto a quanto spettante, potranno essere restituite dai datori di lavoro utilizzando l’apposito codice causale “M964” avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito> del flusso Uniemens. 

*****

Esempio  

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 35.000

  • Premio contrattazione aziendale € 800,00
  • Premio contrattazione territoriale € 400,00
  • Misura massima di premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%)
  • Sgravio azienda € 140,00 (€ 560*25%)
  • Sgravio lavoratore € 51,00 (€ 560*9,19%)

Proporzionalità:

  • sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) = 67%
  • sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€ 400) = 33%

Ripartizione:

  • sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€ 140*67%)
  • sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00 (€ 51*67%)
  • sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00 (€ 140*33%)
  • sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 17,00 (€ 51*33%)
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