ultimo aggiornamento:

Veicoli già immatricolati in Italia, radiati per esportazione e mai esportati o reimmatricolati all’estero – Circ. MIT del 14.12.2023

Circolare n. 51/2023 – CT 5/2023

Il MIT ha aggiornato le istruzioni per l’immatricolazione di veicoli già immatricolati in Italia, radiati per esportazione e mai esportati o reimmatricolati all’estero.

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La DG del MIT con la circ. prot. n. 37204 del 14.12.2023 (in allegato), a seguito del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, ha reso noto le nuove istruzioni operative – a parziale modifica di quelle impartite al par. 1.2.7, let. E) della precedente circolare del dicastero prot. n. 9716 del 23.03.2023, attualmente in corso di revisione generale – v. circolare n. 17/2023 – CT 1/2023 del 28.03.2023), in tema di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario, radiati per esportazione e mai reimmatricolati in un altro Paese UE o di fatto mai esportati all’estero, di cui venga richiesta la reimmatricolazione in Italia.

Nello specifico per:

1. Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE e oggetto di acquisto intracomunitario (Codici pratiche DU: C11701, C11702, C11703)

I veicoli radiati per esportazione verso un altro Paese UE, che siano stati effettivamente esportati ma non reimmatricolati nello Stato di destinazione e reintrodotti nel territorio italiano a seguito di acquisto intracomunitario, sono assoggettati alla procedura ordinaria del c.d. “censimento”, ai sensi della normativa vigente in materia.
Il “censimento” è effettuato sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), resa dal soggetto obbligato all’adempimento, attestante che il veicolo non è stato reimmatricolato in altro Paese UE e che è stato oggetto di acquisto intracomunitario, con la specificazione dello Stato nel quale l’acquisto stesso è stato effettuato.

2. Veicoli radiati per esportazione verso altro Paese UE e mai esportati (Codici pratiche DU: C01723, C01724, C01725, C01726)

I veicoli che, successivamente alla radiazione per esportazione verso altro Paese UE, non sono stati di fatto esportati, non sono soggetti a “censimento” e si può procedere direttamente alla nuova
immatricolazione in Italia. In detta ipotesi, occorre distinguere:
a) il richiedente la nuova immatricolazione è lo stesso soggetto che ha richiesto la radiazione per esportazione
Alla richiesta di nuova immatricolazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara che, successivamente alla radiazione per
esportazione, il veicolo non è stato di fatto più esportato e non è stato oggetto di cessione sul territorio nazionale o di altro Paese UE;
b) il richiedente la nuova immatricolazione è soggetto diverso da quello che ha richiesto la radiazione per esportazione
Alla richiesta di nuova immatricolazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara che il veicolo non è stato oggetto di acquisto
intracomunitario ma di cessione sul territorio italiano, con indicazione del nominativo del venditore e della data dell’acquisto.

In ogni caso, il relativo titolo di proprietà sarà prodotto, come da disposizioni generali vigenti, ai fini della trascrizione al PRA e della emissione del DU, le cui procedure (compresa la documentazione a supporto delle istanze) restano invariate anche nei casi di specie.
Resta fermo inoltre che, sulla base dei dati forniti mensilmente dal CED, l’Agenzia delle Entrate si riserva gli eventuali controlli di competenza, ivi compresa l’acquisizione dei titoli di proprietà.

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