Nuovo Regolamento europeo sul regime De Minimis
Circolare n. 52/2023 – AF 20/2023
La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento De Minimis in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Si comunica che sulla G.U.U.E. serie L del 15.12.2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti De Minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Il nuovo regolamento introduce quattro importanti novità:
- il massimale dell’aiuto per imprese (comprese quelle di autotrasporto) passa a 300.000 euro (di equivalente sovvenzione) nell’arco di tre anni;
- l’aiuto concesso sotto forma di prestito è considerato trasparente se il prestito è assistito da una garanzia di almeno il 50% entro l’ammontare di 1,5 milioni di euro su 5 anni (precedentemente era un milione di euro) oppure di 750.000 euro su 10 anni (precedentemente era di 500.000 euro);
- l’aiuto concesso sotto forma di garanzia è considerato trasparente se la garanzia non supera l’80% del prestito e l’importo garantito è nel limite di 2.250.000 euro con una durata di 5 anni (precedentemente la soglia era pari a 1,5 milioni di euro) oppure di 1.125.000 euro con durata di 10 anni (precedentemente la soglia era pari a 750.000 euro);
- viene introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare il registro pubblico centrale per la registrazione degli aiuti in De Minimis. Tale obbligo è già stato ottemperato dall’Italia.
I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime De Minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, ossia a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.
Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).