Sgravi contrattazione II livello per il 2015
Circolare n. 46/2015 – LP 11/2015
Il decreto interministeriale 8.4.2015 che rende operativa, per l’anno 2015, l’erogazione dello sgravio contributivo connesso con la produttività di secondo livello (decontribuzione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29.5.2015.
In attesa delle relative istruzioni dell’Inps, si illustrano i principali contenuti.
Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi (art. 1)
Lo stanziamento è ripartito nelle seguenti misure:
- 62,5% per la contrattazione aziendale;
- 37,5% per la contrattazione territoriale.
E’ possibile, per quanto riguarda la messa a disposizione delle risorse, stabilite nel limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, che venga operata una riattribuzione delle medesime in caso di mancato completo utilizzo relativamente alle due predette tipologie.
Ambito di applicazione (art. 2)
L’agevolazione interessa i premi di risultato corrisposti nell’anno 2014 ed ha effetto dall’1.1.2015.
La percentuale di decontribuzione da applicare alla retribuzione annua del lavoratore è pari al 1,6%. Tale misura è stata individuata con l’obiettivo di poter soddisfare tutte le richieste che verranno presentate dalle aziende.
Per beneficiare dello sgravio i contratti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. E’ possibile usufruire dello sgravio anche per i contratti che non siano stati depositati in precedenza, a condizione che gli stessi siano consegnati alla DPL entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto;
- prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale.
Per i contratti territoriali, qualora non sia possibile la rilevazione di indicatori aziendali, sono ammissibili i criteri di erogazione connessi agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Lo sgravio non è concesso alle aziende che non siano in regola con le norme in materia contributiva (DURC) e contrattuale.
I datori di lavoro che dovessero fruire indebitamente dell’agevolazione, saranno tenuti al versamento della contribuzione dovuta, maggiorata delle sanzioni civili. Resta salva, inoltre, l’eventuale sanzione penale.
Procedure (art. 3)
L’ammissione al beneficio avverrà a seguito di presentazione della domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite dei consulenti del lavoro o dei centri servizi.
La domanda deve indicare necessariamente:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
- l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra indicazione eventualmente richiesta dall’INPS.
Modalità di ammissione (art. 4)
L’ammissione allo sgravio decorre dal 60° giorno successivo al termine fissato dall’INPS per la presentazione delle relative istanze.
Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, l’Inps riduce la percentuale del beneficio proporzionalmente all’eccedenza del tetto di spesa, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per illustrare le istruzioni operative INPS.