Dal 1° luglio 2015 il DURC diventa elettronico
Circolare n. 47/2015 – LP 12/2015
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.1.2015, attuativo di quanto disposto in materia dal decreto legge n. 34 del 20.3.2014, convertito nella L. 78/2014.
Dal 1° luglio 2015, pertanto, sarà operativa la nuova procedura che consentirà il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) direttamente in via telematica. Il documento avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato per ogni finalità di legge, come più avanti specificato.
In attesa delle indicazioni operative Inps, si sintetizzano i principali criteri evidenziati nel decreto.
Soggetti abilitati (art. 1)
Sono abilitati a richiedere la verifica di regolarità contributiva:
- amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- organismi di attestazione SOA;
- amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 81/2008;
- amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR n. 445/2000;
- l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega degli stessi, chiunque vi abbia interesse;
- banche ed intermediari finanziari.
Verifica e requisiti regolarità contributiva (artt. 2 e 3)
I soggetti di cui sopra possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di Inps ed Inail.
Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituisce a tutti gli effetti il DURC già previsto per:
- l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- le procedure d’appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- il rilascio dell’attestazione SOA.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:
- dall’impresa, in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa;
- dai lavoratori autonomi, per i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La regolarità contributiva è comunque attestata nei seguenti casi:
- rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della riscossione;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa regolarmente accertati ed oggetto di compensazione;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione di reiezione del ricorso;
- crediti in fase amministrativa di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso di iscrizione a ruolo eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
- crediti affidati agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
Viene certificata, inoltre, la regolarità contributiva nei casi di scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (omissione pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge), con riferimento a ciascuna Gestione dell’Istituto previdenziale interessato.
Regolarizzazione (art. 4)
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono, tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito alla regolarizzazione del debito, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. Decorso inutilmente tale termine, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Procedure concorsuali (art. 5)
1) Concordato con continuità aziendale
L’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2) Fallimento con esercizio provvisorio
La regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a condizione che risultino essere stati insinuati.
3) Amministrazione straordinaria
L’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4) Concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito
Le imprese in tali situazioni si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
Nelle ipotesi suindicate, l’impresa deve comunque risultare regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente:
- dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
- dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
- dalla data di ammissione all’amministrazione straordinaria;
- dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Modalità verifica e contenuti DURC on line (artt. 6 e 7)
I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» contenente:
- i dati essenziali del soggetto verificato;
- l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse Edili;
- la dichiarazione di regolarità’;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Tale Documento, che come già specificato, ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Cause ostative alla regolarità (art. 8)
Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, sono ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A del decreto in esame, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. La fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi è definitivamente preclusa per i periodi indicati nell’allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale.
Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato deve autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Le cause ostative non sussistono in presenza di provvedimento penale estinto a seguito di:
- prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Esclusioni (art. 9)
In via transitoria, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano escluse dalle nuove modalità di rilascio del DURC le seguenti situazioni:
- certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94);
- disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64);
- sanatoria 2012 per lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012);
- esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune de L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere (art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013).
Restano, infine, escluse dalle nuove modalità operative anche le situazioni per le quali la verifica non sia possibile per assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.