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Rinnovo parco veicolare autotrasporto con alimentazione alternativa – DM 18.11.2021, n. 461

Circolare n. 10/2022 – Trucks 2/2022

Pubblicato in GU il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” che mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni per gli anni 2021-2026.

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Facendo seguito alla circolare n. 88/2021 – Trucks 1/2021 del 19.11.2021, si comunica che è stato pubblicato nella G.U. n. 17 del 22.01.2022 il Decreto MIMS 18.11.2021 relativo all’“Erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto. Il provvedimento è entrato in vigore il 22 gennaio 2022.

Tale decreto reca le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro nel periodo 2021-2026, destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano – iscritte al R.E.N. e all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi – la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal successivo decreto direttoriale (di cui all’art. 4, comma 2) che dovrà indicare le modalità di presentazione delle domande ed i conseguenti adempimenti gestionali.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la “prenotazione del beneficio” – tramite piattaforma RAM – per l’acquisizione dei beni è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Nel caso l’impresa beneficiaria non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato (con decreto direttoriale del MIMS) per la rendicontazione, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo “scorrimento” della graduatoria ordinata in base alla data di proposizione dell’istanza.

L’importo massimo ammissibile per gli investimenti di ogni singola impresa non può superare euro 700.000. Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Inoltre, gli aiuti di Stato esentati non possono essere cumulati con aiuti erogati a titolo «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Investimenti ammissibili e importi dei contributi

Sono finanziabili i seguenti investimenti con relativi importi:

a) l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Rottamazione

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione “diesel” radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di PMI ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Fasi procedimentali 

Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

  1. la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore (RAM), di apposito contatore puntualmente aggiornato;
  2. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
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