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Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995

Circolare n. 34/2015 – LP 9/2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31.12.2005 ed entro il 30.06.2008. 

Al riguardo, l’INPS con la circolare n. 70 del 7.4.2015 ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della connessa riduzione contributiva.

Destinatari

Sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.

Alla riduzione contributiva saranno ammesse le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.

La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.

Modalità di applicazione della riduzione contributiva

La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall’abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria.

La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25% ed è elevata al 35% nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%.

Per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, nel periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20% ovvero del 30% rispetto a quello contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all’orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.

Per le imprese operanti nella aree individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999, le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30% e 40%.

Restano esclusi dal beneficio, i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo b (art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

Non potranno fruire dello sgravio, i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc.).

Adempimenti

La riduzione contributiva deve essere espressamente richiesta dai datori di lavoro interessati.

A tal fine, per la compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “L900” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti).

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le denunce contributive aventi scadenza il 16 luglio 2015 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps).

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