ultimo aggiornamento:

Regolamento UE 2020/698 per proroga validità certificati professionali e attestazioni tecniche nei trasporti

Circolare n. 80/2020 – CT 20/2020

Il Regolamento prevede la proroga dei termini per alcuni adempimenti nonché della validità di alcuni certificati e attestazioni nel trasporto stradale, ferroviario e nella navigazione su tutto il territorio dell’Unione.

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Si comunica che sulla GUUE del 27 maggio 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 (in allegato), che prevede delle proroghe di termini per alcuni adempimenti e di validità di certificazioni e attestazioni nei trasporti.

Tali deroghe sono state ritenute necessarie per evitare che le difficoltà operative dovute all’emergenza Covid19 potessero limitare la circolazione di vettori, e che, per superare tale criticità, ogni Paese membro potesse adottare misure nazionali, non riconoscendo quelle adottate da altri Stati.

Le misure introdotte, invece, sono direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, garantiscono la valenza internazionale delle misure in precedenza da questi adottate e creano una cornice unica, volta ad assicurare la circolazione transfrontaliera senza ostacoli.

In considerazione della difficoltà di prevedere la fine dello stato di emergenza dichiarato dai diversi Paesi, laddove al termine delle deroghe previste dal Regolamento un Paese non sia nella condizione di procedere al rinnovo dei certificati e delle attestazioni oggetto di proroga, può chiedere alla Commissione Europea un’estensione della validità della proroga. Al contrario, se un Paese non ha riscontrato problemi operativi per il rilascio di tali attestazioni, può non adottare le proroghe previste dal Regolamento, fermo restando, però, il riconoscimento di quanto fatto dagli altri Stati membri in coerenza con esso.

In entrambe le fattispecie (richiesta ulteriore proroga, non applicazione delle proroghe previste dal Regolamento), il Paese è tenuto a informare la Commissione che ne dà notizia pubblica. Il Regolamento in commento è applicabile dal 4 giugno 2020.

Per quanto riguarda le proroghe introdotte per il trasporto stradale:

  • Art. 2 – deroghe alla Direttiva 2003/59 su carta di qualificazione del conducente: si prevede che il periodo di validità delle carte di qualificazione del conducente sia prorogato di sette mesi, laddove in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Si proroga per un periodo di sette mesi la validità del codice armonizzato “95” dell’Unione sulle patenti CQC. Gli Stati membri possono chiedere una ulteriore proroga non superiore a sei mesi. Restano valide le misure adottate dagli Stati membri che non includono i trasporti transfrontalieri.
  • Art. 3 – deroghe alla Direttiva 2006/126 in tema di patenti: si prevede una proroga di sette mesi per le patenti che scadono tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Gli Stati possono chiedere una ulteriore proroga per non oltre sei mesi.
  • Art. 4 – deroghe al Regolamento 165/2014 in tema di tachigrafi: si prevede che le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi, previste per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020, vengano differite di sei mesi. Inoltre, si prevede che, qualora un conducente richieda il rinnovo della propria carta, le competenti autorità procedano con il rinnovo entro non oltre due mesi. In attesa del rilascio della nuova carta, trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (procedure di registrazione in caso di danneggiamento della carta del conducente), se il conducente ha rispettato i previsti termini per richiedere il rinnovo della Carta (art. 28).
    Si prevede, altresì, che in caso di richiesta di sostituzione della carta, l’autista possa continuare a guidare anche in assenza di questa, laddove dimostri di aver richiesto la sostituzione rispettando i termini indicati dall’art. 29 del Regolamento. L’autorità competente deve dare esito alla domanda entro i due mesi successivi alla richiesta.
  • Art. 5 – deroghe alla Direttiva 2014/45 sui controlli periodici dei veicoli e dei loro rimorchi: si prevede che i termini per le revisioni per i veicoli in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 siano prorogati di sette mesi. Analoga proroga si applica, conseguentemente  per la validità dei certificati di revisione.
  • Art. 6 – deroghe al Regolamento 1071/2009 sull’accesso alla professione di autotrasporto merci: si prevede che laddove un’indagine istruita per gli esercizi contabili ricadenti tra il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2020 mostri che un’impresa non abbia i requisiti finanziari previsti dall’art. 3 del Regolamento, l’autorità competente può prevedere che il requisito dell’idoneità finanziaria venga ripristinato nei successivi dodici mesi (rispetto ai normali sei). Per gli accertamenti di idoneità finanziaria effettuati fino al 28 maggio l’autorità competente può decidere di prorogare il termine già assegnato, entro una durata complessiva di 12 mesi, a condizione che non sia, già, scaduto alla data del 28 maggio.
  • Art. 7 – deroghe al Regolamento 1072/2009 su licenze comunitarie e attestato del conducente: si prevede che la validità delle licenze comunitarie e degli attestati del conducente in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 venga prorogata di sei mesi.
  • Art. 8 – deroghe al Regolamento 1073/2009 su attestato di conducente dei servizi di trasporto con bus: si prevede che la validità dell’attestato di conducente in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 venga prorogata di sei mesi.
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