ultimo aggiornamento:

Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Seconda fase di graduale attuazione – Precisazioni MIT/ACI

Circolare n. 79/2020 – CT 19/2020

La circolare congiunta MIT/ACI prot. 14794 del 27.05.2020 ha fornito una serie di precisazioni sul Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) riguardanti alcune pratiche nella seconda fase di avvio della riforma.

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Facendo seguito alla circolare n. 66/2020 – CT 15/2020 del 3.5.2020, si comunica che MIT e ACI con la circolare congiunta prot. 14794 del 27.05.2020 (in allegato) hanno fornito una serie di precisazioni che saranno oggetto di organico recepimento, nell’ambito dell’aggiornamento delle ”SCHEDE TEMATICHE”, in occasione del prossimo avvio della terza fase di attuazione graduale della riforma.

Le precisazioni sono relative a:

  1. veicoli di interesse storico e collezionistico ex art. 60 CDS;
  2. radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019;
  3. nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE;
  4. conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe;
  5. ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione.

Radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19, per i veicoli già esportati all’estero alla data del 31.12.2019 – in costanza del previgente art. 103 del CdS – per i quali non si è potuto provvedere alla radiazione entro il termine del 3 maggio 2020, così previsto dalle precedenti circolari congiunte MIT/ACI prot. n. 8217 del 9.03.2020 e n. 12068 del 30.4.2020, si evidenzia che fino al 31 ottobre 2020 dette radiazioni possono essere ancora gestite con le procedure tradizionali e in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 103 CdS vigente al momento dell’avvenuta esportazione. Ciò a condizione che il richiedente alleghi copia della carta di circolazione estera che, se rilasciata successivamente al 31.12.2019, deve essere prodotta unitamente ad altra documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31.12.2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di immatricolazione all’estero, revisione effettuata all’estero, documenti di viaggio e trasporto del veicolo, trasferimento di residenza all’estero, ecc.).
L’utilizzo delle procedure tradizionali è consentito esclusivamente per la gestione della fattispecie sopra indicata, essendo per tutte le altre casistiche obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure a pena della ricusazione della pratica in caso di violazione delle suddette disposizioni.

Ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione
In aggiunta a quanto indicato già al punto 6) del File avvisi prot. n. 12781 dell’8.05.2020, vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità che la ricevuta abiliti il veicolo a circolare su strada nel caso in cui venga rilasciata in sostituzione di un DU non valido per
la circolazione rilasciato a seguito di minivoltura.
Il comma 2, dell’art. 92 c.d.s. prevede espressamente che detta ricevuta “è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni”, evidenziando in tal modo non solo che detta validità non può eccedere i limiti contenuti nel documento sostituito, ma anche che la sussistenza e l’ampiezza di detti limiti deve comunque essere verificata in concreto, tenuto conto di fattori variabili che possono essere di natura sia tecnica sia giuridico-amministrativa.
Appare infatti evidente che mentre le limitazioni di natura tecnica (es. scadenza della validità della revisione) hanno carattere oggettivo e, pertanto, non possono mai essere superate attraverso il rilascio della ricevuta sostitutiva, quelle di natura giuridico-amministrativa hanno normalmente carattere soggettivo e, in quanto tali, debbono essere valutate caso per caso.
Nel caso in esame, il DU non è valido per la circolazione in ragione della particolare natura dell’operazione di minivoltura, costituita dalla intestazione del veicolo a nome di un operatore commerciale per soli finalità di vendita in ragione delle quali, peraltro, la legislazione vigente riconosce il diritto alla fruizione di taluni benefici fiscali.
Deve quindi ammettersi la possibilità che l’acquirente (non operatore commerciale) di un veicolo dotato di DU non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura, possa circolare su strada munito della ricevuta sostitutiva, atteso che la limitazione
contenuta nel documento sostituito attiene alla specifica qualificazione giuridica dell’intestatario-venditore (operatore commerciale) e non già a quella dell’intestatario-acquirente.

Sul tema Documento unico FEDERAUTO, insieme alle Associazioni ANFIA, ANIASA, ASSILEA, UNRAE, ha recentemente chiesto un incontro al CTP – Comitato Tecnico Permanente per il DU – per un confronto sull’avvio della terza fase di attuazione della riforma, soprattutto alla luce della sospensione delle attività in questi mesi precedenti che non ha permesso alle agenzie di pratiche auto di “fare un’esperienza di massa” con le nuove procedure finora adottate.

Si fa riserva di fornire aggiornamenti non appena possibile.

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