Proroga della validità di certificati e attestati per la circolazione stradale – Nota MIMS del 27.12.2021
Circolare n. 2/2022 – CT 1/2022
Sintesi delle proroghe di validità di patenti ed altri documenti abilitativi alla guida rilasciati in Italia nonchè di attestati e certificazioni per il loro rilascio o conferma validità.
La proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 produce i suoi effetti anche sul contenuto dell’art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, secondo il quale la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022.
Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità dei documenti per la guida dei veicoli, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIMS ha pubblicato la circolare prot. 39841 del 27 dicembre 2021 (in allegato) – sostituisce integralmente la precedente nota del Ministero prot. 24231 del 27 luglio 2021 (v. circolare n. 54/2021 – CT 9/2021 del 28.07.2021) – che ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida e la ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Si rimanda alla consultazione della circolare e relativa tabella fornita dal MIMS per le informazioni sulle proroghe riguardanti:
- ADR;
- conseguimento patenti;
- certificati di abilitazione professionale
- attestati fine corso di qualificazione conducenti;
- attestazioni sanitarie;
- revisioni dei veicoli.
Validità delle patenti di guida
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
| Scadenza originaria della patente | Scadenza prorogata |
|---|---|
| 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
| 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
| Scadenza originaria della patente | Scadenza prorogata |
|---|---|
| 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
Validità della Carta di Qualificazione del conducente (CQC)
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
| Scadenza originaria CQC | Scadenza prorogate |
|---|---|
| 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
| 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
| Scadenza originaria CQC | Scadenza prorogata |
|---|---|
| 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022 | 29 giugno 2022 |
Revisione veicoli a motore e loro rimorchi
Con riferimento ai termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi nulla è innovato; qui sotto sono riportati solo quelli, come prorogati, ancora non scaduti:
