MIMS: Aggiornamento del quadro coordinato delle proroghe della validità di certificati e attestati per la circolazione stradale
Circolare n. 54/2021 – CT 9/2021
Il MIMS ha riepilogato le proroghe della validità di alcuni titoli abilitativi alla guida la cui scadenza è stata modificata alla luce della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato la circolare prot. 24231 del 27 luglio u.s (in allegato), che ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione europea e nazionale, da ultimo modificata con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Si rimanda alla consultazione della circolare e relativa tabella di sintesi per la completezza delle informazioni riguardanti:
- ADR;
- patenti di guida
- CQC e certificati di abilitazione professionale;
- attestazioni sanitarie;
- revisioni veicoli a motore e loro rimorchi.
Validità delle patenti di guida
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
| Scadenza originaria della patente | Scadenza prorogata |
| 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
| 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
| Scadenza originaria della patente | Scadenza prorogata |
| 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 | 31 marzo 2022 |
| 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 | 31 marzo 2022 |
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
| Scadenza originaria CQC | Scadenza prorogata |
| 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
| 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
| Scadenza originaria CQC | Scadenza prorogata |
| 31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 | 31 marzo 2022 |
| 1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
| 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 | 31 marzo 2022 |
Revisione veicoli a motore e loro rimorchi
Con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, sono riportati solo quelli ancora non scaduti:
