Premi di risultato e welfare aziendale – L. Stabilità 2016
Circolare n. 32/2016 – LP 12/2016
Nell’evidenziare che il Ministero del Lavoro, mediante avviso sul sito cliclavoro, ha prorogato il termine previsto per il deposito dei contratti aziendali e territoriali sottoscritti nel 2015 al 15 luglio 2016 (v. circolare n. 21/2016 – LP 10/2016 del 17.05.2016), si comunica che è stata pubblicata la circolare congiunta Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Agenzia delle Entrate, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 182-190, Legge n. 208 del 2015).
Nel rinviare ad un’attenta lettura del provvedimento (Allegato 1), se ne forniscono di seguito i principali contenuti.
TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La disciplina dettata dal comma 182, del citato articolo 1, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Settore privato
La nota precisa che potranno usufruire del beneficio tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sarà possibile assoggettare al regime di tassazione agevolata anche i premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori.
Si evidenzia, inoltre, che rientrano nella definizione di enti del settore privato le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni, sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.
Dipendenti interessati
Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione i lavoratori dovranno essere titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000, anche se derivante da più rapporti di lavoro, ivi compresi anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Al contrario, sono esclusi dall’applicazione dell’agevolazione le altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali i collaboratori.
Per la verifica del limite di 50.000 euro dovrà essere considerato solo il reddito soggetto a tassazione ordinaria, escludendo eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e gli emolumenti premiali nel caso in cui questi siano stati sostituiti con le prestazioni di welfare aziendale, che non formano reddito di lavoro dipendente.
Devono, invece, essere considerate nel computo del predetto limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia.
Si segnala, inoltre, che rientra nel computo della predetta soglia reddituale anche la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga.
Retribuzioni agevolabili
L’art. 1, comma 182, della Legge 208/2015 stabilisce che il regime fiscale agevolato trova applicazione ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti nel DM 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.
Tale Decreto contiene una elencazione esemplificativa di alcuni criteri di misurazione e di indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati.
Pertanto la contrattazione collettiva aziendale o territoriale ha il compito di indicare i criteri di misurazione e di verifica a cui devono essere ancorati i premi di risultato, individuando l’insieme delle condizioni al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
In tale contesto, il comma 183 della Legge di Stabilità prevede espressamente che ai fini della determinazione dei premi di risultato sia computato il periodo obbligatorio di maternità, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ad esempio ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze per maternità.
Come per il passato, l’Amministrazione finanziaria ritiene che possono essere ammessi al beneficio in commento anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
In tal caso, la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni.
Una delle novità introdotte dalla nuova Legge di stabilità riguarda la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la quale viene determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
L’Agenzia delle Entrate specifica che l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato. Pertanto, devono escludersi dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro (ad es. per lavoro domenicale o lavoro notturno).
La contrattazione collettiva – Strutturazione dei premi e incrementalità
Si ricorda che il presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale è che la somma/valori vengano erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
Pertanto l’agevolazione non potrà essere applicata agli elementi retributivi premiali erogati:
- in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali
- in attuazione di accordi individuali fra datore di lavoro e lavoratore.
I contratti territoriali e aziendali devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del lavoro competente attraverso l’apposito canale telematico inserito nel sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it nella sezione “servizi”, entro 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità da parte dell’azienda, attraverso l’invio in modalità telematica del modulo allegato al Decreto, che tali contratti rispettino le disposizioni contenute nel decreto, in tal modo l’azienda dovrà attestare il risultato conseguito, sia che aderisca ad un accordo territoriale, sia che faccia riferimento al proprio accordo aziendale.
Il termine di 30 giorni è riferito al solo deposito dei contratti, mentre la dichiarazione dell’azienda potrà avvenire anche successivamente a tale termine. Unico vincolo è che l’attribuzione dei premi di risultato o della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa avvenga successivamente alla dichiarazione.
L’accordo territoriale o aziendale deve contenere necessariamente i seguenti elementi:
- i premi di risultato e la loro strutturazione, ossia l’insieme delle condizioni al cui verificarsi matura il diritto per il lavoratore alla corresponsione di una somma. Anche queste condizioni devono essere stabilite dagli accordi;
- la condizione di incrementalità degli obiettivi, ossia i criteri che rispetto ad uno specifico lasso temporale consentono di realizzare incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il riferimento alla variabilità delle somme, quale caratteristica tipica dei premi di risultato, consente di erogare il premio sia gradualmente, al raggiungimento di obiettivi frazionati, sia in un’unica soluzione, al raggiungimento dell’obiettivo individuato.
Altro aspetto rilevante è che l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma deve essere realizzato in un congruo periodo di tempo definito nell’accordo e che tale incremento sia verificabile (e quindi poi verificato) attraverso indicatori numerici definiti negli accordi, sempre in comparazione con il periodo di riferimento stabilito.
In buona sostanza ciascun accordo territoriale o aziendale dovrà individuare gli obiettivi, gli indicatori e l’arco temporale, nonché determinare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi, verificabile attraverso gli indicatori numerici. Pertanto, nel rispetto delle condizioni di incrementalità degli obiettivi richieste ex lege, la maggiore produttività sarà rappresentata da un effettivo incremento rispetto all’indicatore numerico utilizzato nell’anno precedente. Si renderà dunque necessario prevedere un incremento progressivo degli obiettivi definiti nell’accordo rispetto a quelli raggiunti nel periodo precedente. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non vi sono le condizioni per un format generale. Si evidenzia, inoltre, che eventuali accordi territoriali dovranno indicare i criteri di misurazione che interessano le diverse aziende interessate, in quanto saranno le diverse aziende a dover indicare a consuntivo il raggiungimento degli obiettivi misurabili.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%
La Legge di Stabilità 2016 prevede, quale misura di favore per le retribuzioni premiali, l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Il documento di prassi rileva che l’agevolazione in commento risulta essere analoga a quella prevista dalle precedenti disposizioni ma, rispetto al passato, ha perso il carattere di provvisorietà, diventando una misura strutturale del sistema.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia o per reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia ritiene, inoltre, che l’esclusione dal reddito complessivo di tali somme incida favorevolmente anche sulla spettanza del bonus IRPEF, considerato che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro.
Tuttavia, viene rilevato che la tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare, in alcuni casi, sfavorevole al dipendente, in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili, che possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo.
In tal caso, il dipendente potrà optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole.
I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE), per la quale assumono rilevanza anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva e ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
BENI E SERVIZI (BENEFIT) NON SOGGETTI A TASSAZIONE
La legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche sulla disciplina riguardante le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, quali prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale.
In particolare, attraverso un intervento sistematico nell’articolo 51 del TUIR, sono state ampliate le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.
Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
La nuova formulazione della disciplina dettata dalla lettera f) dell’articolo 51 del TUIR, rispetto al passato, esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari, anche non fiscalmente a carico, non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro ma anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali.
La Circolare precisa, quindi, che l’erogazione dei benefit in conformità alle disposizioni di un contratto, di un accordo o di un regolamento, da cui emerge l’adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, invece che nel solo limite del cinque per mille.
Il predetto limite di deducibilità continua ad operare, invece, con riferimento alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
Viene precisato che le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro oppure da parte di strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.
Sono escluse dall’agevolazione le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.
Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio
La nuova formulazione della lettera f-bis) del citato articolo 51, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre agli asili nido ed alle borse di studio, già previsti in precedenza, anche le scuole materne, prima escluse in quanto non contemplate.
Viene precisato, inoltre, che sono riconducibili alla norma in commento, e quindi agevolabili, anche il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta, anche sotto forma di rimborso spese, di servizi di baby-sitting.
Per quanto concerne, invece, le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della norma conferma la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione, ai dipendenti, di somme di denaro da destinare alle finalità sopra indicate, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute.
Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, nel secondo comma del citato 51, la nuova disposizione dettata dalla lettera f-ter), in base alla quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
La nuova norma, infatti, nell’intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.
Circa la condizione di non autosufficienza, viene precisato come tale situazione riguardi quei soggetti che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa.
Per quanto concerne l’individuazione dei familiari anziani, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di richiami normativi, si possa fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età.
Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante dei documenti di legittimazione (“voucher”), in formato cartaceo o elettronico, i quali devono riportare un valore nominale, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Viene precisato che i predetti “voucher” hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.
Inoltre, l’oggetto della prestazione, alla quale il titolo può dare diritto, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
Il dipendente, tal caso, assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.
Voucher emessi per più beni, prestazioni o servizi
La circolare in esame evidenzia che, in deroga alle regole generali relative al “divieto di cumulo”, in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, è prevista comunque la possibilità di rappresentare cumulativamente, con un unico voucher, più beni e servizi, purché l’importo complessivo non sia superiore a 258,23 euro.
In tal caso, viene rilevato che la pluralità di beni indicati nel voucher possono essere determinati anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente l’indicato importo di 258,23 euro.
In caso di superamento della predetta soglia, l’intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Viene precisato che la soglia di esenzione di euro 258,23, riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui, qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste.
La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta, poiché, qualora il valore dei fringe benefit superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che sono sottratti dalla predetta disciplina riguardante i voucher i buoni pasto che, come noto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Al riguardo, viene precisato che il buono pasto, al pari del voucher, non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per i voucher, pei buoni pasto non è preclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente.
BENI E SERVIZI (BENEFIT) EROGATI IN SOSTITUZIONE DI PREMI
Ambito applicativo
Il documento di prassi in esame evidenzia la facoltà di scelta, per il dipendente, in relazione ai premi di risultato, il quale accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, ha la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, considerato che, in ogni caso, i benefit, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR, non scontano alcuna tassazione, nei limiti normativamente previsti.
Tuttavia, viene precisato che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali, ai sensi dei quali viene accordata al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi.
In mancanza di una specifica previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’eventuale disciplina di dettaglio, riguardante le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, sia demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.
Inoltre, viene rilevato che i beni e servizi in commento sono detassati anche se fruiti in sostituzione di somme, ma solo se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato;
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.
Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher.
La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.
Quindi, la Circolare evidenzia che la disciplina in commento non trova applicazione nei seguenti casi:
- conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (come ad esempio, nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore ad euro 50.000 in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, a tale soglia in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza);
- i benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria.
Benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR
La Circolare precisa, quindi, che le remunerazioni premiali agevolate possono essere sostituite da uno o più beni e servizi, indicati nei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Così, a titolo esemplificativo, viene evidenziata la possibilità per il lavoratore di chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale eventualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente.
Tale versamento aggiuntivo, pertanto, potrà avvenire in esenzione di imposta entro un importo massimo lordo di euro 2.000, ovvero di euro 2.500, con la conseguenza che la parte di premio destinata alla medesima finalità ma eccedente tali importi concorrerà alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il lavoratore può, inoltre, sostituire il premio di risultato, nei limiti previsti, con prestazioni sostitutive del servizio di mensa.
Oppure, il lavoratore può sostituire il premio con i servizi di trasporto collettivo, nell’ambito del quale l’esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa.
Viene indicata anche la possibilità della sostituzione, in esenzione di imposta, del premio di risultato agevolabile con azioni, entro il limite di valore non eccedente complessivamente nel periodo d’imposta, euro 2.065,83, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente.
In caso di superamento di tale limite, la restante parte di premio agevolabile può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10%, solo se erogata in denaro, mentre se convertita in azioni deve essere assoggettata ad imposta progressiva.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’applicazione del regime agevolato, da parte del sostituto d’imposta, costituisce la regola, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel rispetto del limite di 50.000 euro di reddito del lavoratore alle sue dipendenze.
Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, questi applica direttamente l’imposta sostitutiva.
Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta non ha rilasciato la predetta certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, questi applica l’imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Il datore di lavoro, nel caso accerti, successivamente, che la retribuzione rientri nei presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Inoltre, nella determinazione del premio, il datore di lavoro deve computare, per espressa previsione di legge, anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Per quanto concerne il lavoratore, l’Agenzia delle Entrate precisa che questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 50.000 o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.
Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato, con la conseguenza che l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo.
Il lavoratore, infine, in sede di dichiarazione dei redditi, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che siano stati erroneamente assoggettati ad imposta sostitutiva.
EFFICACIA TEMPORALE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.
Tuttavia, nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è riconosciuta laddove via sia una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai criteri di normativamente stabiliti.
Al fine di consentire l’applicazione del regime di favore, è necessario tuttavia che i contratti siano stati già depositati.