Operazioni con Paesi “black list”: chiarimenti sulla deducibilità dei costi
Circolare n. 48/2016 – AF 10/2016
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi “black list”. Tali precisazioni sono contenute in una FAQ, disponibile sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti IVA per operazioni con paesi Black list.
La disciplina ha subito importanti variazioni con la legge di stabilità 2016, cosicché assume importanza per i soggetti IVA individuare i Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni intercorse, ai fini della deducibilità dei costi.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai DD.MM. del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. Il chiarimento è di grande importanza poiché i soggetti IVA potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.
Si ricorda, al riguardo, che il termine per le comunicazioni è il 20 settembre 2016, così come prorogato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2015.