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Erogazione contributi 2016 per rinnovo parco veicolare imprese dell’autotrasporto merci conto terzi

Circolare n. 49/2016 – Trucks 4/2016

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il DM 19 luglio 2016 n. 243, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 216 del 15.09.2016 (Allegato 1), ha disciplinato la ripartizione e le modalità di erogazione degli incentivi relativi all’anno 2016 – pari a € 25.000.000 – destinati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, nonché alle strutture societarie risultanti dall’aggregazione di dette imprese, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Ripartizione delle risorse

Sono previsti finanziamenti pari a:

a)      7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);

b)      6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t;

c)      9 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

d)     2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

Importo dei contributi

In relazione a tali tipologie di investimento, sono specificati gli incentivi massimi a seconda del tipo di veicolo. In particolare:

1.     per l’acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, il contributo è determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel

2.     per l’acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

3.     per la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla luce di quanto previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009, al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello radiato;

4.     per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto (es. spoiler laterali, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti, pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8 Kg/t dotati di TPMS, ecc), il contributo viene determinato:

        a.  per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

        b.  per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali.

5.     per le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. Tuttavia, a seguito della presentazione delle istanze, potrebbe essere necessario rimodulare la ripartizione fra le varie aree di intervento attraverso un decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale. Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area, anche dopo l’eventuale rimodulazione, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si fossero rivelate insufficienti.

L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti, per singola impresa, non può superare euro 600.000,00 e ciascuna impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  ad  una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo.

Si precisano i casi in cui i contributi sono maggiorati del 10% per le acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui alla normativa europea), ove gli interessati ne facciano espressa richiesta.

E’ esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

Modalità operative per fruire dei contributi 2016

Gli aspiranti ai benefici hanno inoltre l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

A tal proposito, con il Decreto Dirigenziale 7 settembre 2016 n. 111 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegato 2) – pubblicato sempre sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.09.2016 – sono state definite le modalità operative per la gestione di tale misura d’incentivazione, con specifico riferimento allo svolgimento dell’attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti.

In particolare:

  • sono specificati i soggetti che  possono proporre domanda, le modalità di compilazione e di presentazione delle domande stesse;
  • si evidenzia che le domande devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche  modalità che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016  sul  sito  del Ministero  delle  Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi»;
  • sono specificate le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, la radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali, l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo, con le ulteriori specifiche nel caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse(art. 3). La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni, sia avvenuta in  Italia fra il 15 settembre 2016 ed il 15 aprile 2017.  In  nessun  caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero,  né i  veicoli  immatricolati  all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
  • si definiscono le modalità per dare la prova del perfezionamento dell’investimento (art. 5).
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