ACI: Chiarimenti interpretativi sulla nuova disciplina per le radiazioni per esportazione dei veicoli (art. 103 CdS)
Circolare n. 35/2016 – CO 12/2016
In seguito alle modifiche introdotte dall’art.1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016, il nuovo testo dell’art. 103, comma 1, del Codice della Strada, prevede quanto segue:
“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del PRA, entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione…”.
Poiché la nuova formulazione dell’art. 103 CdS presenta problemi interpretativi, il Servizio Gestione PRA dell’ACI ha chiesto i chiarimenti necessari alle Amministrazioni competenti e in data odierna ha emanato la circolare prot. 005/0005628/16, la cui entrata in vigore è prevista per le formalità presentate per la prima volta a decorrere dal 12 settembre 2016, al fine di dare a tutti gli operatori professionali il tempo necessario per modificare i propri processi operativi e le procedure.
Radiazione per esportazione in Paesi UE
Il Ministero della Giustizia, con nota n. 21198 del 04.02.2016, ha confermato che, in seguito alle modifiche introdotte all’art. 103 CdS, l’esportazione di un veicolo all’estero “può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione”.
Il Ministero ha, inoltre, precisato che il termine “cessione intracomunitaria” contenuto nel nuovo testo dell’art. 103 CdS deve essere inteso in senso ampio, in quanto l’applicazione delle nuove disposizioni non si limita alle sole ipotesi di trasferimento dei diritti di proprietà o di godimento su un determinato veicolo, ma riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi UE, compresa l’ipotesi in cui un cittadino italiano si trasferisca all’estero portando con sé il proprio veicolo.
Inoltre, con particolare riferimento a cosa debba intendersi per “documentazione comprovante la radiazione dal PRA”, secondo il Ministero della Giustizia la documentazione da produrre al fine di comprovare “la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione” può ritenersi la stessa che ACI, nella vigenza della precedente versione dell’art. 103 CdS, richiedeva in tali casi, con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 del 16.07.2014 e all’elencazione dei documenti principali ed equipollenti contenuta nella “Scheda radiazioni per esportazione (versione 2.0)” (v. Federauto Informa n. 27 del 2014).
In sostanza, dal 12 settembre 2016 in materia di radiazione per esportazione in Paesi UE continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
Radiazione per esportazione in Paesi extra UE
Con riferimento, invece, alle radiazioni per esportazione in Paesi extra UE l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 65802 del 07.06.2016, ha precisato che, fermo restando l’idoneità della bolla doganale e fattura con vidimazione doganale prevista dalle suindicate circolari ACI, l’avvenuta esportazione all’estero di un veicolo NON può, invece, essere comprovata dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato dall’Ufficio doganale di esportazione, essendo necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement Reference Number).
Quindi, al fine di comprovare l’avvenuta esportazione per reimmatricolazione in Paesi extra UE (in assenza di copia della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell’Autorità straniera), nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link “Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”, accessibile dal sito web dell’Agenzia delle Dogane: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn
In alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN è possibile per l’interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell’UE.
Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell’Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica e la stampa del codice MRN (“uscita conclusa”), in questi casi, può essere effettuata sul sito internet della Commissione Europea (raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul sito web dell’Agenzia delle Dogane nella pagina relativa all’MRN sopra indicata).
In sostanza, dal 12 settembre 2016 in materia di radiazioni per esportazione in Paesi extra UE la documentazione da presentare diventerà più stringente rispetto alle attuali disposizioni vigenti, in quanto in mancanza di copia della carta di circolazione estera, dovrà essere allegata idonea documentazione doganale che attesti l’uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE (MRN con “uscita conclusa”).
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In considerazione dei chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia e dall’Agenzia della Dogane circa le concrete modalità di applicazione delle nuove disposizioni rispettivamente per le radiazioni per esportazione in Paesi UE ed extra UE, l’ACI ha provveduto ad aggiornare la Scheda radiazioni per esportazione (vers. 3.0) – in Allegato 1 – che riporta, a seconda della tipologia di esportazione, la documentazione principale e quella ritenuta equipollente ai fini della radiazione per esportazione dal PRA.
Come avvenuto nel 2014, la Federazione monitorerà la fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni e invita gli Associati ad evidenziare eventuali problematiche all’indirizzo info@federauto.eu.