ultimo aggiornamento:

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni contenute del Decreto Cura Italia

Circolare n. 40/2020 – AF 8/2020

ll decreto Cura Italia ha potenziato il Fondo di garanzia per le PMI, introdotto una moratoria straordinaria sui prestiti e in favore delle imprese più grandi è stato previsto l’intervento di Cassa depositi e prestiti. 

Image

Per sostenere la liquidità delle aziende, il decreto Cura Italia ha potenziato il Fondo di garanzia per le PMI, introdotto una moratoria straordinaria sui prestiti e in favore delle imprese più grandi è stato previsto l’intervento di Cassa depositi e prestiti attraverso la concessione di liquidità, anche nella forma di garanzie, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49 DL 18/2020)

Viene previso che la garanzia del Fondo per le PMI con sede in Italia è:

  • concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • si prevede l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Covid-19;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  • è prevista l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior (che sopporta le prime perdite) coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, quali i Confidi;
  • l’apertura del Fondo a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), con copertura all’80% in caso di garanzia diretta ed al 90% in caso di riassicurazione, per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del DM 17 ottobre 2014, n. 176;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

La misura è in vigore per 9 mesi, dal 17 marzo fino al 17 dicembre 2020.

I beneficiari di tale misura sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Il decreto non incide sulla modalità di richiesta/attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI e, pertanto, restano applicabili le disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI entrate in vigore il 15 marzo 2019.

L’impresa non può richiedere di beneficare delle nuove misure direttamente al Fondo di Garanzia PMI, ma deve farlo attraverso il proprio finanziatore, che è il soggetto incaricato di attivare e gestire la procedura di attivazione della garanzia con il Fondo.

2. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56 DL 18/2020) 

Per sostenere finanziariamente le micro (partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, il decreto-legge ‘Cura Italia’ prevede all’art. 56 una moratoria straordinaria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro.

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia COVID-19, hanno per oggetto:

  1. la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  3. la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Possono beneficiare della moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Per la definizione di PMI occorre rifarsi alla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020, mediante comunicazione corredata da una autocertificazione in cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza dell’epidemia da COVID-19 (in allegato Modulo di domanda).

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria che rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge “Cura Italia”. È opportuno comunque che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge “Cura Italia” sono previste anche altre misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (v. circolare n. 25/2020 – AF 6/2020 del 10.03.2020).

Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia. A tal fine devono autodichiarare (v. modello di autodichiarazione in allegato):

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Gli elementi accessori al contratto di finanziamento, particolare, garanzie e assicurazione, sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Le moratorie avranno effetto fino al 30 settembre 2020.

3. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57 DL 18/2020)

Per rafforzare la liquidità del sistema economico sono previste le misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale. In questi casi:

  • le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
  • CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  • lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

I criteri, le modalità e le condizioni per la concessione degli strumenti di supporto e garanzia di cui alla disposizione in commento, nonché la relativa procedura di escussione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che individuerà anche i settori ai quali si applicherà la norma.

*****

PMI definite dalla Raccomandazione
della 
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003

La definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) è stata fornita dall’UE con la Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Si definisce micro, piccola e media impresa (MPMI), l’impresa che, a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, soddisfa i seguenti requisiti:

La Micro impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 10 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per la classificazione dell’impresa, il criterio principale è il numero degli occupati, al quale viene abbinato un criterio finanziario, che tiene conto sia del fatturato sia del totale di bilancio.

Si evidenzia che mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli occupati, il criterio del fatturato è alternativo a quello del totale di bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza dell’azienda). Quindi ai fini della qualificazione di MPMI i requisiti a) e b), oppure a) e c) devono sussistere entrambi.

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell’ULA ma devono percepire dei compensi per l’attività lavorativa svolta.

Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Per la verifica di fatturato e totale di bilancio bisognerà far riferimento ai dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 

La distinzione tra impresa associata, collegata e autonoma è importante per valutare la realtà economica della PMI, ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI. In breve, la PMI è autonoma se ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese. Se questa partecipazione non supera il 50 %, si considera che il rapporto è tra imprese associate. Al di sopra di questo tetto, le imprese sono collegate. 

Quindi, a seconda della categoria nella quale rientra l’impresa, si dovranno considerare i dati di una o più altre imprese al momento di calcolare i valori che consentiranno di verificare se si rientra nelle soglie finanziarie stabilite dalla definizione, di cui alla Raccomandazione CE n. 2003/361 del 6.5.2003.  Le imprese che superano queste soglie, infatti, perdono la loro condizione di PMI. 

lmpresa associata

Un’impresa è associata se:

  • l’impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o supe­riore al 25 % nell’impresa in questione; e
  • l’impresa non è collegata a un’altra. Ciò significa, tra l’altro, che i diritti di voto dell’im­presa in un’altra impresa (o viceversa) non superano il 50 %. 

Lo status di impresa associata implica la somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla partecipazione al capitale o alle percentuali di diritto di voto detenuti dalle imprese immediatamente a valle e a monte dell’impresa che richiede l’agevolazione. 

Impresa collegata

Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revo­care la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorve­glianza di un’altra impresa;
  • un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
  • un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggio­ranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa. 

Lo status di impresa collegata implica la somma per intero dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale di tutte le imprese a monte e a valle dell’impresa richiedente l’agevolazione. 

Impresa autonoma

Un’impresa è autonoma se:

  • è totalmente indipendente; vale a dire se non ha alcuna partecipazione in altre imprese; e nessun’altra impresa ha una partecipazione in essa.

Oppure

  • Detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese; e/o soggetti esterni detengono una quota non superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa.

Infine, si chiarisce che per definire se un’impresa è collegata/associata/autonoma, in presenza di Persone Fisiche che ne creano il collegamento, il calcolo cumulativo dei dati dovrà essere fatto solo nel caso le attività svolte dalle imprese sono ricomprese nella stessa divisione di classificazione Ateco, oppure se una impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. Pertanto, se le imprese il cui collegamento avviene tramite persone fisiche hanno classificazione Ateco differente e non hanno fatturato una all’altra il 25% del fatturato annuo, i dati non devono essere cumulati.

Share:
Top
Federauto
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando nelle schede sul lato sinistro.