Accordo per il credito 2019 – Estensione applicabilità a imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”
Circolare n. 25/2020 – AF 6/2020
L’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto tra l’ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese esteso alle MPMI danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” su tutto il territorio nazionale.
L’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto il 15 novembre 2018 tra l’ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese, in relazione ai finanziamenti concessi alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo stesso di:
- sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”).
Con la definizione di uno specifico Addendum, l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” viene ora estesa anche ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (anziché al 15 novembre 2018 come originariamente previsto), erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
L’Addendum contiene anche un impegno di ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese ad agire congiuntamente per sostenere presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti, la necessità e l’urgenza di una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza sul settore bancario, anche in materia di gestione del credito a imprese economicamente sane, ma danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative.
Viene inoltre richiesto, con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connessa agli effetti del diffondersi del Coronavirus, di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI aumentando, tra l’altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle tensioni sul fronte della liquidità delle imprese e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti.
Di seguito alcune indicazioni operative e in allegato i testi dell’Addendum del 6 marzo 2020 e dell’Accordo per il credito 2019 (Allegati 1 e 2).
Ambito di applicazione e condizioni generali
Si prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- allungare la scadenza dei finanziamenti.
Resta fermo che, come già previsto dall’Accordo per il credito 2019 – di cui l’Addendum è parte integrante – le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all’iniziativa, senza forme di automatismo nella realizzazione della misura. Possono chiederne l’applicazione le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
Le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Tramite l’Addendum del 6 marzo 2020, gli interventi previsti dall’Accordo per il credito 2019 – originariamente applicabili ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018 – vengono estesi anche ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione. Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
L’Addendum del 6 marzo 2020 prevede che è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.
Condizioni e modalità di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:
- l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dall’Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.
Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.
Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento della scadenza dei finanziamenti
Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.
Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.
In caso di allungamento, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.