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Minimali INAIL per l’anno 2015

Circolare n. 32/2015 – LP 8/2015

Con la circolare n. 38 del 10.03.2015, l’INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2015. 

Per l’anno 2015 il nuovo minimale giornaliero, che tiene conto della variazione ISTAT (calcolata, per l’anno 2014 nello 0,2%), è pari a € 47,68, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari ad € 1.239,68. 

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale.

Quest’ultima deve essere determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 47,58) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Di conseguenza, a fronte di un orario, ad esempio, di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2015 è pari a € 7,15 (47,68 x 6: 40).

*****

Per le seguenti categorie di lavoratori la circolare dell’Istituto conferma, a decorrere dall’1.7.2014, gli importi già comunicati l’anno scorso, di seguito riportati. 

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

L’imponibile, dall’1.7.2014, è, pertanto, il seguente: 

– retribuzione convenzionale giornaliera: € 100,06;
– retribuzione convenzionale mensile: € 2.501,53.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2014, è pari a 12,51 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall’1.7.2014:

– importo giornaliero: € 53,88;
– importo mensile: €1.346,98. 

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall’1.7.2014, è pari a € 54,11 mentre quello mensile a € 1.352,87. 

Lavoratori parasubordinati

Per tali  lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dall’1.7.2014, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

– minimo:  € 1.346,98;
– massimo: € 2.501,53.

Prestazioni occasionali

Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000. Per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente  percepiti, nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti minimali e massimali fissati dall’1.7.2014 nei seguenti importi:

– giornaliero: € 53,88 – € 100,06;
– mensile:  €1.346,98 – € 2.501,53. 

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