Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 – cd decreto Green Pass
Circolare n. 53/2021
Dal 6 agosto 2021 trovano applicazione le norme sul cd “green pass”.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 – ed è entrato contestualmente in vigore – il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, definisce le modalità di utilizzo del cd. “green pass”, che si applicheranno a decorrere dal 6 agosto p.v. e individua nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto-legge n. 33 del 2020.
Nel segnalare che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in commento, resta fermo quanto previsto dai decreti legge n. 19 del 2020, n. 33 del 2020 e n. 52 del 2021, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
1.Proroga dichiarazione stato di emergenza (art. 1 e art. 2 co.1)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e vengono contestualmente differiti anche i termini entro i quali è possibile adottare i provvedimenti di contenimento dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2.Nuovi criteri di classificazione delle Regioni in base ai nuovi parametri di rischio (art. 2, co.2)
Viene modificato l’articolo 1, comma 16 del citato D.L. 33/2020 prevedendo che il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, con cui sono stati adottati i criteri per accertare l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possa essere modificato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Viene abrogato, inoltre, il successivo comma 16-quinquies del suddetto articolo 1, ai sensi del quale le medesime misure della zona arancione si applicano alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio più alto, e sostituito il comma 16-septies, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.
In particolare il criterio dell’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione e rossa) delle Regioni. I due nuovi parametri saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Vengono, pertanto, denominate “Zona bianca” le regioni nei cui territori alternativamente:
- l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive;
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10% di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro il 28 luglio p.v.. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base dei posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
Vengono denominate “Zona gialla” le regioni nei cui territori alternativamente:
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100mila abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca;
- l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro il 28 luglio p.v.. Anche per le zone gialle, come per le zone bianche, la comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base dei posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
Vengono denominate “Zona arancione”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre zone.
Infine, vengono denominate “Zona rossa” le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40%;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro il 28 luglio p.v.. Anche per le zone rosse, la comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base dei posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
3.Impiego delle certificazioni COVID-19 – cd green pass (artt. 3 e 4, co.1, lett.e))
Come anticipato in premessa, il decreto ha introdotto rilevanti novità circa l’impiego del green pass. In particolare, con l’introduzione del nuovo articolo 9-bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (decreto Riaperture), si stabilisce (comma 1) che, dal prossimo 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (di cui all’art. 4 del decreto Riaperture), per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all’art. 5 del decreto Riaperture);
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (di cui all’art. 5-bis del decreto Riaperture);
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive (di cui all’art. 6 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi (di cui all’art. 7 del decreto Riaperture);
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (di cui all’art. 8-bis, comma 1 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (di cui all’art.8-ter del decreto Riaperture);
- concorsi pubblici.
Le suddette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Le disposizioni in commento non si applicano, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
È demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche necessarie per trattare in modalità digitale le predette certificazioni mediche, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, è prevista la possibilità di utilizzare le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività – sopra elencati (comma 1) – sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. In particolare, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire, con propria ordinanza, ulteriori misure per l’attuazione della disposizione in esame.
Il provvedimento interviene, inoltre, sull’articolo 9 del citato decreto n. 52 del 2021, ed in particolare:
- sul comma 3 – che disciplina il rilascio della certificazione verde Covid-19 per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 – stabilendo che tale certificazione, oltre che in presenza delle circostanze attualmente previste (a seguito del completamento del prescritto ciclo vaccinale e contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino), è rilasciata anche contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
- sul comma 9, per precisare che le disposizioni sulle certificazioni verdi delineate dal decreto Riaperture continuano ad applicarsi, in ambito nazionale, ove compatibili con i regolamenti dell’Unione europea – 2021/953 e 2021/954 – nel frattempo entrati in vigore;
- sul comma 10-bis, in cui sono tassativamente indicati i fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, estendendone l’impiego anche alla partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché all’accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, armonizzando in tal modo le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge in commento a quanto già stabilito dall’articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (decreto Sostegni).
4.Ulteriori modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 – cd Riaperture (art. 4)
L’articolo 4 reca inoltre le seguenti ulteriori modifiche al decreto Riaperture.
Vengono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 1 che prevedono, rispettivamente, il periodo in cui le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e il periodo in cui i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive in ulteriori provincie e aree a determinate condizioni.
4.1 Spettacoli aperti al pubblico
Vengono inoltre apportate una serie di modificazioni all’articolo 5, in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi.
In particolare, vengono sostituiti i commi 1 e 2 del suddetto articolo, prevedendo che sia in zona bianca che in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e, inoltre, che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. In zona bianca, inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore, rispettivamente, a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla rimane, invece, il vincolo della capienza al 50% di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è stato incrementato a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonché delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
4.2 Eventi e competizioni sportivi
Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 prevede che la disposizione di cui al primo periodo del comma 1, sull’obbligo di svolgimento con posti a sedere preassegnati e rispetto della distanza interpersonale, si applichi anche per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportivi di livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del Coni e del Cip, di preminente interesse nazionale, nonché agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli richiamati.
Anche in questo caso viene introdotto un limite per la zona bianca: la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla è confermata la capienza al 25% di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è incrementato – analogamente a quanto previsto al comma 1 – a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Conseguentemente è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 5 – che disciplina la possibilità di definire un differente numero massimo di spettatori – prevedendone l’applicabilità anche nella zona bianca, oltre che in quella gialla, e sono stati abrogati, per ragioni di coordinamento, i commi 2-bis e 4 dell’articolo.
4.3 Musei e altri istituti e luoghi della cultura
L’articolo in commento ha inoltre modificato l’articolo 5-bis del D.L. 52/2021, che disciplina le modalità di accesso e contingentamento degli ingressi per i musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, estendendo l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche alla zona bianca.
4.4 Impianto sanzionatorio
E’ stato inoltre modificato l’articolo 13, comma 1, in materia di sanzioni, estendendo il regime sanzionatorio attualmente vigente – art. 4 del decreto n. 19 del 2020 – anche alle violazioni delle disposizioni del nuovo articolo 9-bis.
Si rammenta in proposito che il suddetto art. 4 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Tuttavia, per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis – relative all’obbligo di verifica, da parte dei titolari e gestori dei servizi e delle attività, del rispetto delle nuove prescrizioni in materia di accesso ai predetti servizi e attività secondo le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell’articolo 9 comma 10 (DPCM 17 giugno 2021) – il decreto in commento prevede che, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Infine, è stato modificato il comma 2 del suddetto articolo 13, prevedendo che le pene stabilite per i reati di falsità in atti ivi richiamati si applicano alle condotte aventi per oggetti certificazioni verdi COVID-19 in formato sia analogico che digitale.
5.Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 definirà, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19.
6.Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure urgenti in materia di processo civile e penale (artt. 6 e 7)
Il decreto ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2021, dei termini previsti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato A. Si segnalano, in particolare, le seguenti:
- semplificazioni in materia di organi collegiali (allegato A, n.2): proroga dell’articolo 73 del D.L. 18/2020 relativo alle semplificazioni degli organi collegiali, che prevede la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi;
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (allegato A, n.7): proroga dell’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 106 del D.L. 18/2020, recanti semplificazioni nello svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni, alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021;
- norme in materia di sorveglianza sanitaria (allegato A, n.15): proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’art. 83 del D.L. 34/2020 che impone l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (es età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita);
- norme in materia di impiego del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (Allegato A, n.16): proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’art. 100 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 che prevede la possibilità da parte del Ministero del Lavoro e politiche sociali di avvalersi, oltre che dell’Ispettorato del Lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proroga udienze da remoto del processo tributario (allegato A, n.19): proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario per accelerare la definizione delle controversie (udienza con scambio di note scritte e udienza a distanza).
L’articolo 7 del decreto prevede inoltre che continuino ad applicarsi, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, numerose disposizioni, dettate nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’esercizio dell’attività giurisdizionale – sia civile che penale – di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le disposizioni in materia di udienza cartolare nei giudizi civili e penali dinanzi alla Corte di cassazione e nei giudizi penali di appello (art. 23, commi 8 e 8-bis, e art. 23-bis del decreto Ristori) non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.
7.Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità (art. 9)
Viene riconosciuto, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 ottobre 2021, ai lavoratori cd. “fragili”, il diritto di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Non è stata invece prorogata – e quindi ha cessato di avere effetto alla data del 30 giugno 2021 – la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, che prevede l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possano svolgere la propria mansione in smart working.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 26, comma 2 della suddetta legge, si intendono come “fragili” i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
8.Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 11)
L’articolo 11 destina una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’art. 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd decreto Sostegni bis), in via prioritaria, alle attività che, alla data del 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate. Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative del Fondo previste nel citato art 2, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la definizione dei soggetti beneficiari, nonché l’indicazione dell’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.
9.Disposizioni transitorie e finali (art. 12)
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.