IVA – Estensione della solidarietà nel pagamento dell’imposta al settore dei combustibili per autotrazione
Circolare n. 11/2018 – AF 3/2018
Solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, anche per le cessioni aventi ad oggetto combustibili per autotrazione.
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, è stata disposta l’estensione della disciplina relativa alla solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, anche per le cessioni aventi ad oggetto benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Tale disposizione è stata adottata in attuazione dell’art. 1, comma 4-quinquies, del DL n. 50 del 2017, il quale ha disposto l’estensione della disciplina di cui all’art. 60-bis, del DPR n. 633 del 1972 – che, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, prevede la solidarietà del cessionario soggetto passivo al versamento dell’IVA dovuta dal cedente – anche al settore dei combustibili per autotrazione.