Intrastat 2018: semplificazione degli obblighi comunicativi
Circolare n. 40/2017 – AF 15/2017
Definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi ai fini Intrastat che decorrono dal 1° gennaio 2018.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 settembre 2017, viene data attuazione al terzo periodo dell’art. 50, comma 6, del DL 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del DL 30 dicembre 2016, n. 244. In particolare, la predetta disposizione prevede che vengano definite, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cosiddetti modelli “Intrastat”).
Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Il Provvedimento in esame persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:
- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.
Come precisato nelle motivazioni del Provvedimento in esame, le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, saranno ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78 , ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente.
L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture.
Il nuovo sistema, come evidenziato sempre nella motivazione, richiede che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie opereranno in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).
Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.