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Incentivi 2022-2024 per i veicoli a zero e basse emissioni – DPCM 6 aprile 2022

Circolare n. 30/2022 – AF 3/2022

Previsti contributi destinati ad incentivare nel triennio 2022-2024 l’acquisto di autovetture a zero e basse emissioni, comprese nelle fasce di emissione 0-20 g/Km di CO2, 21-60 e 61-135, nonchè di veicoli commerciali N1 e N2 esclusivamente elettrici, oltre a ciclomotori e motocicli.

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Si comunica che è in via di registrazione alla Corte dei Conti il DPCM 6 aprile 2022 (in allegato) che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 22 del DL 17/2022 in tema incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti per il periodo 2022-2024; ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che, per favorire la transizione verde e gli investimenti della filiera del settore automotive verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 (v. circolare n. 21/2022 del 3.3.2022); complessivamente la dotazione finanziaria fino al 2030 è di 8,7 miliardi di euro.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione in G.U. Quindi gli incentivi si applicheranno agli acquisti effettuati a partire dall’entrata in vigore nel DPCM in oggetto, mentre per l’effettiva prenotazione dei bonus occorrerà attendere l’apertura della piattaforma informatica gestita da Invitalia.

Con il DPCM in oggetto sono stati definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del Fondo automotive e la ripartizione delle risorse destinate agli incentivi alla domanda.

In particolare, sono previsti 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinati ad incentivare le seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture nuove (M1), fascia 0-20 g/km di CO2: assegnati 220 mln per il 2022, 230 mln per il 2023, 245 mln per il 2024;
b) autovetture nuove (M1), fascia 21-60 g/km di CO2: assegnati 225 mln per il 2022, 235 mln per il 2023, 245 mln per il 2024;
c) autovetture nuove (M1), fascia 61-135 g/km di CO2: assegnati 170 mln per il 2022, 150 mln per il 2023, 120 mln per il 2024;
d) ciclomotori e motocicli termici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e): assegnati 10 mln per il 2022, 5 mln per ciascun anno 2023-2024;
e) ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e): assegnati 15 mln per ciascun anno 2022-2024;
f) veicoli commerciali (N1 e N2) esclusivamente elettrici: assegnati 10 mln per il 2022, 15 mln per il 2023 e 20 mln per il 2024.

CONTRIBUTI AUTOVETTURE

a) Acquisti di autovetture M1, fascia 0-20 g/Km di CO2.

Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria – dall’entrata in vigore del DPCM e sino al 31 dicembre 2022 per le risorse stanziate per l’anno 2022 e nel corso degli anni 2023-2024 relativamente alle risorse fissate per ciascuna annualità – e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo di 3.000 euro e ulteriori 2.000 euro se viene contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 5.

b) Acquisti di autovetture M1, fascia 21-60 g/Km di CO2.

Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria – dall’entrata in vigore del DPCM e sino al 31 dicembre 2022 per le risorse stanziate per l’anno 2022 e nel corso degli anni 2023-2024 relativamente alle risorse fissate per ciascuna annualità – e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo di 2.000 euro e ulteriori 2.000 euro se viene contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 5.

c) Acquisti di autovetture M1, fascia 61-135 g/km di CO2.

Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria – dall’entrata in vigore del DPCM e sino al 31 dicembre 2022 per le risorse stanziate per l’anno 2022 e nel corso degli anni 2023-2024 relativamente alle risorse fissate per ciascuna annualità – e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo di 2.000 euro se viene contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 5.

Da tali incentivi (per elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche) sono escluse le persone giuridiche, salvo quelle che acquistano veicoli elettrici, ibridi e plug-in per attività di car sharing.

Infatti, si prevede che i contributi di cui alle lettere a) e b) – ossia relativi alle fasce 0-20 e 21-60 g/km di CO2 – nei limiti del 5% delle risorse destinate a queste due categorie ogni anno, siano concessi anche alle persone giuridiche per i veicoli acquistati e impiegati in car sharing con finalità commerciali, a condizione che tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, sia mantenuta per almeno 24 mesi.

Il provvedimento prevede, inoltre, che con successivo DPCM, su proposta del MISE, di concerto con MEF, MIMS e MITE, la ripartizione delle risorse e i contributi possano essere rimodulati in ragione dell’andamento del mercato e dell’evoluzione tecnologica.

CONTRIBUTI VEICOLI COMMERCIALI

Le PMI, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria – dall’entrata in vigore del DPCM e sino al 31 dicembre 2022 per le risorse stanziate per l’anno 2022 e nel corso degli anni 2023-2024 relativamente alle risorse fissate per ciascuna annualità – e immatricolano in Italia veicoli di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, se viene contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

  1. Il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria, deve essere intestato al soggetto beneficiario (persona fisica) del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi successivi a tale intestazione, pena revoca del contributo. Tale disposizione rappresenta una assoluta novità rispetto agli incentivi in vigore fino a dicembre 2021.
  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione (sia persona fisica, sia persona giuridica) deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
  3. Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena esclusione dal beneficio, di avviare il veicolo usato per la demolizione presso i centri di raccolta appositamente autorizzati e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo STA.
  4. Nel caso in cui l’acquisto dei veicoli sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e l’acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  5. Rispetto agli incentivi in vigore fino al 31 dicembre 2021, non è più previsto uno sconto obbligatorio da parte del concessionario, il quale potrà essere concesso in via facoltativa.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Come per l’Ecobonus 2019-2021, l’incentivo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e va indicato il contributo statale.

Il venditore deve trasmettere copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto alle imprese costruttor/importatrici, la cui conservazione deve avvenire fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione dei documenti.

Le imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta.

Per la prenotazione del contributo e gestione della pratica amministrativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DM 20 marzo 2019 (piattaforma Invitalia).

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti.

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