Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, cd decreto Energia
Circolare n. 21/2022
Tra le nuove misure contenute del Decreto Energia, c’è lo stanziamento di risorse pluriennali, fino al 2030, per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive, includendo gli incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2022, il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (cd “decreto Energia”) recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 2 marzo 2022, è stato trasmesso alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 30 aprile.
Tra le disposizioni di maggior rilievo per la categoria, cui sono stati diretti gli interventi della Federazione in sede istituzionale, si segnala:
- l’art. 22 – Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive –Per favorire la transizione verde e gli investimenti della filiera del settore automotive verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e favorire il recupero ed il riciclo dei materiali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico viene istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione e il riparto delle risorse. - l’art. 6 – Interventi in favore del settore dell’autotrasporto – Vengono messi a disposizione 80 milioni in favore del settore dell’autotrasporto, per le seguenti misure: 20 milioni di euro per sostenere il settore dell’autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati ad implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d’imposta pari al 15% al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlue per un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro; credito d’imposta pari al 20% al netto dell’Iva per sostenere l’acquisto di GNL, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro.
Nello specifico, per promuovere la sostenibilità delle attività, alle imprese di logistica e di trasporto di merci su strada in conto terzi, con sede o stabile organizzazione in Italia, che operano con mezzi di ultima generazione di categoria Euro VI D, viene riconosciuto, per l’anno 2022 e nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d’imposta nella misura del 15% dei costi sostenuti per l’acquisto dell’additivo AD blue, al netto dell’IVA.
Analogamente, un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per il 2022, è riconosciuto alle imprese, che operano con mezzi di trasporto alimentati a metano liquefatto (GNL), nella misura del 20% dei costi sostenuti per gli acquisti di detto carburante, al netto dell’IVA.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto – limite alla deducibilità, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dei costi sostenuti. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica ed il Ministro dell’Economia e Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definiti i criteri e le modalità d’attuazione dei crediti d’imposta, con particolare riguardo alla procedure di concessione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Di seguito una sintesi delle ulteriori misure di interesse contemplate nel decreto in oggetto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
Il decreto legge intende offrire una ulteriore risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare, in questi ultimi mesi, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato. Esso è strutturato in interventi di brevissimo periodo, intesi, soprattutto, a mitigare il rialzo dei prezzi per il secondo trimestre dell’anno in corso, ed interventi di carattere più strutturale volti a creare le condizioni per raggiungere una maggiore indipendenza del nostro Paese dalle forniture estere.
Il Capo I, Titolo I, del provvedimento, in particolare, contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e si muove in continuità con le disposizioni già adottate, per i trimestri precedenti, prima con legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 504, legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, successivamente, con il c.d. Decreto Sostegni-ter ( articolo 14 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4).
1. Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (art. 1)
L’articolo 1 prevede l’azzeramento degli oneri generali di sistema con riferimento al settore elettrico. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 3 miliardi di euro per l’anno 2022. Nel dettaglio, la riduzione compensativa degli oneri avviene con riferimento:
- alle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- alle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
In entrambi i casi la riduzione è a valere per il secondo trimestre del 2022, ovvero per i prossimi mesi di aprile, maggio e giugno.
2. Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2)
L’articolo 2 del decreto si propone di contenere l’incremento dei prezzi nel settore del gas naturale e interviene attraverso la riduzione dell’Iva e degli oneri generali di sistema.
Il primo comma si muove in sintonia con quanto già disposto, per il primo trimestre di quest’anno, dall’articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e prevede, con riferimento al secondo trimestre, ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in tema imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Si dispone poi che, nell’ipotesi in cui le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Le risorse stanziate per la riduzione dell’Iva nel settore del gas naturale sono pari a 591,83 milioni di euro per l’anno 2022.
Il terzo comma del medesimo articolo 2 dispone invece la riduzione, sempre per il secondo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.
3. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4)
Altra disposizione di rilievo è quella adottata dal successivo articolo 4 che mira – anche in questo caso in continuità con quanto già disposto dal c.d. Decreto Sostegni-ter (art.14 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4) – al contenimento dei costi dell’energia elettrica per quelle imprese a forte consumo di energia i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
In favore di tali imprese viene rinnovato il contributo straordinario (introdotto, per il primo trimestre di quest’anno, dall’articolo 14 del decreto legge 27 gennaio, 2022, n. 4) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Il predetto credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tali casi l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Gli oneri economici derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa sono valutati in 700 milioni di euro per l’anno 2022.
5. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)
In coerenza con quanto disposto per le imprese energivore, si muove l’articolo 5 del decreto in commento che introduce uno speciale credito d’imposta anche per le imprese a forte consumo di gas. In particolare a tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
La condizione per la fruizione del credito d’imposta è che il prezzo del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Gli oneri economici derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa sono valutati in 522,2 milioni di euro per l’anno 2022.
6. Definizione di un modello unico per impianti tra 50 kW e 200 kW (art. 10)
L’articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il compito di individuare le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato necessario per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, anche agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
7. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14)
L’articolo istituisce uno specifico credito d’imposta in favore delle imprese che, fino al 30 novembre 2023, effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta, concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.
I criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta, con particolare riguardo alle procedure di concessione, ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli, dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia (art. 8)
L’articolo interviene integrando le disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (DL Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di far fronte ai maggiori oneri che le imprese dovranno sostenere per l’aumento del costo dell’energia.
In particolare, la lettera a) dell’articolo in commento aggiunge il comma 14-septies all’articolo 1 del citato decreto Liquidità, con l’obiettivo di estendere le finalità per le quali SACE S.p.A. può concedere la garanzia sui finanziamenti, includendovi anche il sostegno a comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. Tali garanzie possono essere concesse fino al 30 giugno 2022 ed alle medesime condizioni previste per le altre tipologie di intervento.
La lettera b) dell’articolo in esame interviene sull’articolo 13 del decreto Liquidità, rendendo gratuita – fino al 30 giugno 2022 – la garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. Si ricorda che, per altre finalità, a decorrere dal 1° aprile 2022 è previsto che le garanzie del Fondo siano concesse previo pagamento di una commissione.