ultimo aggiornamento:

Disposizioni nazionali relative agli accordi verticali tra costruttore/importatore e distributore autorizzato – Legge 13.01.2023, n. 6

Circolare n. 5/2023 – CO 1/2023

Modificate le disposizioni vigenti riguardanti la tipizzazione del rapporto contrattuale fra dealer e costruttore per la distribuzione di autoveicoli, conferendo maggiori tutele al primo.

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Con l’art. 7-ter della Legge 13 gennaio, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18.11.2022, n. 176 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.01.2023), recante misure di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd Aiuti Quater – v. circolare n. 74/2022 del 22.11.2022), sono state apportate delle modifiche sostanziali all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che ha introdotto nel nostro ordinamento alcune norme volte a tipizzare il rapporto contrattuale fra dealer e costruttore per la distribuzione di autoveicoli.

Tale risultato è stato perseguito dalla Federazione con forte determinazione – in opposizione agli interessi palesemente contrari manifestati da alcune Case automobilistiche – andando ad ampliare il campo di applicazione delle disposizioni vigenti, rendono più chiara la fattispecie rispetto alla formulazione precedente e specificano anche l’inderogabilità delle norme stesse.

In particolare, ora si prevede che:

  1. rientrino nell’ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali, ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri;
  2. gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita;
  3. per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione di non procedere alla rinnovazione dell’accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione;
  4. infine, per rafforzare il contenuto della disciplina prevista dall’articolo 7- quinquies, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 68 del 2022, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.

Restano invariate le disposizioni secondo cui:

  • il costruttore o l’importatore, prima della conclusione dell’accordo, nonché in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli;
  • al costruttore o all’importatore che recede dall’accordo è fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:
    a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell’esecuzione dell’accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell’accordo;
    b) dell’avviamento per le attività svolte nell’esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell’accordo. L’indennizzo non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.

In allegato il testo del nuovo articolo 7-quinquies, con evidenza delle modifiche intervenute.

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