Annotazione della massa supplementare per i veicoli N2 alimentati con combustibili alternativi – DD MIT 13.12.2022
Circolare n. 6/2023 – Trucks 2/2023
Modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19.01.2023 il decreto dirigenziale del MIT 13 dicembre 2022 recante la “Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada”.
Il decreto è in vigore dal 20 gennaio 2023 e le norme in esso contenute sono applicabili a partire dal 3 aprile 2023.
Come noto, in base all’art. 6, paragrafo 4, lett. c) della direttiva 96/53/CE, attuato nell’ordinamento nazionale con l’art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada, è consentita la conduzione con patente di guida di categoria B (conseguita da almeno 2 anni) di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi, con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3.500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione.
Ora con il decreto in oggetto vengono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato e le condizioni di circolazione sul solo territorio nazionale con veicoli alimentati con combustibili alternativi ai sensi dell’art. 116 del CdS
In particolare, viene stabilito che su un veicolo, privo di rimorchio, sul cui documento di circolazione sia annotata la compatibilità della massa supplementare può essere condotto da un titolare di patente di categoria B conseguita da almeno due anni; inoltre, non è richiesto l’impiego dell’apparecchio di controllo o del limitatore di velocità.