ultimo aggiornamento:

Decreto MIMS per revisioni mezzi pesanti in officine private

Circolare n. 91/2021 – CT 19/2021

Pubblicato il decreto ministeriale che aggiorna la disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti.

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Facendo seguito alla circolare n. 89/2021 – CT 18/2021 del 23.11.2021, si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021 il decreto del MIMS 15 novembre 2021 recante l’aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti.

Il decreto dà una prima attuazione a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’art. 80 del CdS in materia di affidamento delle revisioni dei mezzi pesanti (veicoli di massa superiore a 3,5 ton) alle imprese private di autoriparazione, ma per l’effettiva applicazione della richiamata norma saranno necessari successivi decreti dirigenziali per regolamentare ulteriormente le disposizioni tecniche. Il Decreto, in sintesi, disciplina:

a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
b) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti;
c) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
d) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
e) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

Con successivi decreti, invece, si dovranno disciplinare, tra gli altri aspetti, le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato e la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

Tra gli operatori che possono essere autorizzati, ai sensi del decreto (art. 3), rientrano le imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista; le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli che svolgono anche, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione; infine, i consorzi e società consortili anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione.

Il decreto prevede che gli operatori autorizzati alle revisioni possono effettuarle a seguito di autorizzazione, rilasciata su base provinciale, di durata quinquennale rinnovabile (art. 4). Presso il MIMS viene istituito il registro generale degli operatori abilitati alla revisione sui veicoli, periodicamente aggiornato sulla base delle modifiche alle autorizzazioni rilasciate o revocate.

Il decreto, per gli operatori autorizzati, disciplina i requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali (art. 7), di imparzialità e obiettività (art. 8), le dotazioni tecniche minime (art. 9) nonché le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli e dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli (art.10). Inoltre, l’art. 14 prevede, in caso di difformità tra i requisiti richiesti e lo stato dell’arte o in caso di autorizzazioni rilasciate in maniera non veritiera, la revoca dell’autorizzazione a svolgere revisioni, a cui si può accompagnare anche la sospensione della stessa, in via cautelare.

Come riportato in precedenza, il decreto interviene per disciplinare, in parte, il ruolo degli ispettori autorizzati o abilitati a effettuare i controlli tecnici. L’ispettore, infatti, è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità.

Gli ispettori autorizzati vengono individuati dall’organismo di supervisione territorialmente competente (art. 12) all’interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica.

Oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, gli ispettori devono dotarsi di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000 (art. 15). Inoltre, gli ispettori devono soddisfare i requisiti previsti dall’art. 17 che specifica i regimi giuridici da rispettare, vietando qualsiasi possibile conflitto di interesse tra gli stessi e l’operatore autorizzato ai controlli (in particolare, gli ispettori autorizzati a svolgere le revisioni sui mezzi pesanti non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente; possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti presso operatori terzi e prestare la relativa attività di revisione, solo nell’ipotesi in cui i centri di controllo con cui sussista un rapporto di lavoro, non operino anche nella revisione dei veicoli pesanti).

 

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