DM 15.11.2021 – Affidamento delle revisioni dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi alle officine autorizzate
Circolare n. 89/2021 – CT 18/2021
Il decreto prevede che la revisione dei mezzi pesanti possa essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture.
Si comunica che con il DM 15.11.2021, n. 446 (cd Decreto Revisioni) – non ancora pubblicato in G.U. – viene data attuazione alla riforma della disciplina delle revisioni contenuta nel codice della strada, di cui all’art. 80, commi 1, 8 e 9.
Fino ad oggi, infatti, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Ora con le nuove disposizioni, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate – se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata – potrà essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente.
In particolare, il nuovo decreto in oggetto disciplina:
a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
b) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all’attività di revisione dei veicoli pesanti;
c) l’istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
d) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
e) la composizione e la nomina delle commissioni per l’esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.
Con successivi decreti dirigenziali dell’autorità competente verranno disciplinati:
a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell’ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;
b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;
c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;
d) l’armonizzazione della disciplina di revoca dell’autorizzazione;
e) le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;
f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.
Ferma restando la validità dei titoli autorizzativi già rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dagli operatori economici privati incaricati, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del CdS (artt. 239 a 241 del regolamento di esecuzione del medesimo codice), delle attività di revisione, mediante autorizzazione avente durata quinquennale rilasciata dalla competente Provincia, appartenenti alle seguenti categorie di imprese:
- imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 122/1992;
- imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 122/1992;
- consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e società consortili di cui all’articolo 2615-ter del medesimo codice, anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 122/1992.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni dopo la pubblicazione in GU.