ultimo aggiornamento:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221

Circolare n. 20/2022

Legge di conversione Dl Festività pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale – al 31 marzo 2022 – e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (c.d. decreto Festività).

Nel corso dell’iter parlamentare sono confluite nel provvedimento le disposizioni del D.L. 229/2021 – del quale è stata contestualmente disposta l’abrogazione, con salvezza degli effetti – recante nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) e alla quarantena precauzionale.

Nel rinviare alla circolare n. 102/2021 del 27.12.2021 per i contenuti iniziali del decreto, si riporta, di seguito, una illustrazione delle modifiche intervenute in sede di conversione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUARANTENA

1. Quarantena precauzionale (art. 2, comma 2, lett. a)

L’articolo 2, riproducendo, con alcune modifiche, il contenuto dell’articolo 2 del DL n. 229/2021, conferma l’introduzione di un nuovo comma 7-bis nel corpo dell’articolo 1 del Dl n. 33 del 2020. In particolare, prevede che la quarantena precauzionale (di cui comma 7 del predetto art. 1) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

I suddetti soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (regime di autosorveglianza).

La cessazione del regime di quarantena, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 1 del Dl n. 33/2020, consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.

Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni in materia di quarantena e isolamento sono state definite, con circolare del Ministero della salute, emanata contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 229/2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS E DPI

1. Certifcazioni verdi Covid-19 (art. 3-bis)

La disposizione codifica, ai fini della normativa emergenziale e nell’ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, contenuta nell’articolo 9 del DL n. 52/2021 (cd. decreto Riaperture), la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (green pass rafforzato), da tempo utilizzata nella prassi.

Più precisamente sono definiti:

  • Green pass base: la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test di cui all’articolo 9, comma 2 del Dl Riaperture;
  • Green pass rafforzato: la certificazione verde COVID-19 comprovante l’avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della dose di richiamo, ovvero l’avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto o avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del Dl Riaperture).

2. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Confermato in sede di conversione l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto fino al 31 gennaio. Al riguardo si ricorda che, da ultimo, con ordinanza del Ministero della salute dell’8 febbraio scorso, si è disposto che, dal 10 febbraio fino al 31 marzo prossimo, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie solo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, mentre all’aperto tale obbligo sussiste solo in caso di assembramenti o affollamenti.

Con una integrazione dell’art. 5 del Dl n. 52/2021 viene inoltre previsto l’obbligo, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022), di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022).

3. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 base (art. 5)

La disposizione in esame disciplina l’elenco dei servizi e delle attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde base.

A tal fine viene modificato l’art. 9-bis del D.l. 52/2021, per adeguarlo alla formale introduzione della terminologia delle certificazioni verdi base e rafforzata sopra richiamata.

In sostanza, fino al 31 marzo 2022 (termine cessazione stato d’emergenza), sull’intero territorio nazionale, nel rispetto della disciplina della zona bianca, dei protocolli e delle linee guida, è consentito ai soli soggetti muniti del green pass base, l’accesso alle seguenti attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione, in presenza, pubblici e privati.

4. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 rafforzate (art. 5-bis)

La disposizione in esame disciplina l’elenco dei servizi e delle attività il cui accesso è subordinato al possesso del certificato verde rafforzato.

In particolare, nel DL n. 52/2021, viene introdotto, dopo l’art. 9-bis, l’art. 9-bis.1, che prevede, fino al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza), sull’intero territorio nazionale, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida adottati, l’obbligo del possesso del green pass rafforzato, per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis (green pass base, vedi sopra);
  2. alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
  9. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
  10. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  11. partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
  12. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’articolo 5;
  13. partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.

Il suddetto obbligo non si applica, invece, ai soggetti che abbiano un’età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che sono esentati dalla campagna vaccinale a seguito di idonea certificazione rilasciata dal medico.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra utilizzando esclusivamente l’app Verifica C19 (art. 13 DPCM 17 giugno 2021). In caso di sagre o fiere locali all’aperto – svolte in spazi privi di varchi di accesso – per cui non sia possibile un controllo personale delle certificazioni verdi Covid, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo di possedere la predetta certificazione. In caso di controlli a campione, inoltre, le sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52/2021, si applicano al solo trasgressore e non anche all’organizzatore che abbia rispettato gli obblighi informativi

Si segnala che il Ministero della Salute può, con propria ordinanza, definire eventuali misure necessarie all’applicazione dell’articolo in esame.

Il comma 2, modificando l’art. 5 del D.L. 52/2021, consente l’accesso a spettacoli – aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto –, eventi sportivi e sale da ballo, discoteche e locali assimilati,  in tutto il territorio nazionale, ai soli soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato, sopprimendo la previsione che subordinava l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico ai possessori di green pass base nella zona gialla e in quella bianca.

Come sopra evidenziato infatti, sia per l’accesso agli spettacoli, nonché agli eventi e competizioni sportive (art. 9-bis.1, comma 1, lettera m)) che per l’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 9-bis.1, comma 1, lettera n)) è necessario il green pass rafforzato.

È stata inoltre, aggiunta una disposizione che consente, in zona bianca, le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs. n. 42/2004). Gli organizzatori devono produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID, affinché sia inoltrata alla Commissione tecnica di cui all’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931).

In merito alle capienze consentite, si prevede adesso che, in zona bianca, la capienza consentita delle strutture che accolgono eventi e competizioni sportive non può essere superiore al 75% all’aperto e al 60% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In tal modo, i limiti massimi della capienza consentita, in rapporto a quella massima autorizzata, in zona bianca, vengono incrementati rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del DL n. 229 del 2021 che prevedeva una capienza non superiore al 50% all’aperto e 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Nessuna modifica viene apportata riguardo i limiti di capienza in zona gialla, che non può eccedere il 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Abrogata, per ragioni di coordinamento, la disposizione (art. 7, comma 2, DL 52/2021) che prevedeva il possesso del green pass base per accedere alle fiere per le quali è ora necessario il green pass rafforzato come sopra evidenziato.

Sempre per finalità di coordinamento, viene aggiornato l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 13, con il richiamo al nuovo art. 9-bis.1 sulla certificazione verde rafforzata. In particolare viene estesa anche alla violazione del possesso e della verifica del green pass rafforzato:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del DL 19/2020;
  • l’applicazione, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni in caso di violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass base e rafforzato o degli obblighi di verifica sul rispetto dell’uso delle mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico (comma 1, terzo periodo, dell’art. 13);
  • l’applicazione, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da uno a dieci giorni (comma 1, quarto periodo, dell’art. 13) già prevista per le violazioni delle disposizioni relative alla capienza negli spettacoli aperti al pubblico, nelle discoteche e negli eventi sportivi, anche alla violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass rafforzato nei medesimi luoghi (art. 9-bis.1, lett. m) e n)), nonché nelle cerimonie pubbliche (art. 9-bis.1, lett. o)).

5. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso in ambito scolastico e della formazione superiore (art. 5-ter)

L’articolo, introdotto in sede di conversione, interviene, con le modifiche di seguito descritte, sul DL n. 52/21 (decreto Riaperture):

  • l’articolo 9-ter è abrogato, in quanto il contenuto è poi riportato negli articoli che seguono.
  • l’articolo 9-ter.1 a seguito delle modifiche apportate, specifica che, fino al 31 marzo 2022, chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire il cosiddetto green pass base. Tali disposizioni non si applicano a bambini, alunni e studenti né a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico ed educativo, di cui all’art. 4 ter co.1 lett. a) del DL 44/2021.
    Le verifiche del rispetto degli obblighi per chi accede alle strutture sopra citate sono effettuate a campione dai responsabili delle relative istituzioni o loro delegati: nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
    È stato inoltre introdotto il comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, può essere presentato da parte dell’interessato un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni previste dall’art. 9 comma 2 della medesima legge.
  • Analoghe modifiche sono state apportate all’art. 9-ter.2, con riferimento all’accesso alle strutture del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica ed alle istituzioni di alta formazione collegate alle università, che, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito, anche per gli studenti, solo in caso di possesso ed esibizione del green pass base.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato (art. 5-septies)

La norma conferma, fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di possesso del green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato.

2. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (art. 17)

È prorogato al 31 marzo 2022 (nel decreto originario era al 28 febbraio 2022) lo svolgimento di norma in modalità agile della prestazione lavorativa dei soggetti fragili, come introdotto all’art. 26, co. 2-bis, del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

A tal proposito si precisa che, come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto in esame in tema di prestazione lavorativa dei “soggetti fragili” il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022. Con tale decreto vengono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

La spesa autorizzata per tale misura per l’anno 2022 è pari a 68,7 milioni di euro.

Inoltre, fino al 31 marzo 2022, il periodo di assenza dal servizio dei soggetti fragili viene equiparato a ricovero ospedaliero, così come introdotto all’art. 26, co. 2, del DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, gli oneri a carico dell’INPS connessi alle predette tutele sono stabiliti nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Solo 1,5 milioni di euro sono stati stanziati ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, co. 7-bis, del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ovvero per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo art. 26 non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Qualora dal monitoraggio INPS emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. La disposizione si applica anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E SPOSTAMENTI

1. Green pass e utlizzo dispositivi di protezione nei mezzi di trasporti (art. 5 quater)

Viene sistematizzata, recependo anche le modifiche originariamente  introdotte dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 30 dicembre 2021 n. 229, la disciplina in tema di green pass e mascherine valida sui mezzi di trasporto, introducendo anche un’innovazione con valenza retroattiva, in materia di collegamenti con le isole. In particolare:

  1. si conferma che, fino al 31 marzo 2022, è subordinato al possesso del cosiddetto “green pass rafforzato” (da vaccinazione o guarigione) l’accesso a (e l’utilizzo dei) seguenti mezzi di trasporto:
    • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

    Da tali obblighi restano esclusi i minori di 12 anni e le persone esentate dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica;

  2. si conferma fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (al momento il 31 marzo 2022), l’obbligo di indossare, per accedere a tali mezzi e utilizzarli, mascherine protettive di tipo FFP2, precisando, inoltre, l’obbligo per i vettori e i soggetti da questi delegati, di verificare il rispetto di tale obbligo, da parte dell’utenza, oltre che delle disposizioni in tema di green pass. Parimenti, si chiarisce che anche il mancato rispetto dell’obbligo di mascherina FFP2 a bordo dei mezzi è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  3. a seguito di una modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto, si dispone, inoltre, che a partire dallo scorso 10 gennaio 2022 (data di entrata in vigore dell’obbligo di green pass rafforzato sui mezzi di trasporto, per effetto del citato art. 1, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229) e fino allo stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nei collegamenti da e verso le isole è consentito anche ai soggetti in possesso di un green pass base (vaccinazione, guarigione o test).

2. Disciplina degli spostamenti (art. 5-octies)

Con una modifica all’art. 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (cd decreto Riaperture), si dispone che i limiti orari agli spostamenti delle persone (coprifuoco), previsti nelle diverse zone del Paese per contrastare la pandemia, non trovino più applicazione sull’intero territorio nazionale.

3. Controlli per gli ingressi sul territorio nazionale (art. 11)

Confermata durante i lavori parlamentari di conversione in legge del provvedimento la disposizione che, per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, ha previsto che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale. I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel” (di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.

4. Proroga in maeria di trasporto pubblico locale (art. 16, tabella A, punto 6-bis)

Nell’ambito delle proroghe dei termini correlati allo stato di emergenza, in fase di conversione in legge del decreto, si è intervenuto per prorogare fino al 31 marzo 2022 il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale, di applicare verso i gestori del servizio decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, anche laddove negozialmente previste, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a causa degli effetti pandemici (art. 92, comma 4-bis, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020).

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 16)

Viene disposta la proroga, sino al 31 marzo 2022, dei termini previsti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato A. Si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • norme in materia di sorveglianza sanitaria (Allegato A, n.15): differimento, fino al 31 marzo 2022, dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 che impone l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (es. età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita);
  • norme in materia di impiego del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (Allegato A, n. 17): differimento, fino al 31 marzo 2022, dell’art. 100 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 che prevede la possibilità da parte del Ministero del Lavoro e politiche sociali di avvalersi, oltre che dell’Ispettorato del Lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Disciplina sanzionatoria (art. 18-bis)

Si conferma l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da 400 a 1.000 euro (di cui all’art. 4 del DL n. 19 del 2020) in caso di violazione delle seguenti disposizioni del provvedimento in esame:

  • utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto (art. 4, comma 1);
  • divieto di svolgimento di feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti e sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6);
  • isolamento fiduciario per dieci giorni da parte dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia in caso di esito positivo a test molecolare o antigenico (art. 11, comma 2).
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