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Decreto cd “dignità” – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Circolare n. 45/2018

Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd decreto dignità).

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La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd decreto dignità), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018.

Nel rinviare alla precedente circolare del 17 luglio u.s. per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte sul provvedimento alla Camera e ratificate dal Senato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE ATTIVE

  1. Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (Art. 1)

L’art. 1 modifica gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

art 19, comma 1 bis

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali indicate al comma 1 dell’art. 19, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

art 21, comma 1

Viene precisato che nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla specificazione delle causali nelle proroghe e nei rinnovi dei contratti a termine troverà applicazione la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Le nuove previsioni in materia di contratto a tempo determinato trovano applicazione nei confronti dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, dei rinnovi e delle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

  1. Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile (Art. 1-bis)

Per gli anni 2019 e 2020 per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori, che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero può essere riconosciuto anche nel caso in cui il soggetto abbia svolto precedenti periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro, che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le modalità di fruizione dell’esonero sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Gli oneri della misura saranno coperti attraverso quota parte delle maggiori entrate previste nell’art. 9, comma 6, del Decreto di conversione (aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco).

  1. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (Art. 2)

L’art. 2 modifica gli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

art 31, comma 2

Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Qualora l’attività venga avviata nel corso dell’anno, il limite percentuale verrà computato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.
La norma precisa, inoltre, che è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

art 34, comma 2

Viene escluso l’obbligo di intervallo tra un contratto e l’altro in caso di riassunzione (c.d. stop e go) per i contratti di somministrazione a tempo determinato.

art 38 bis

Viene introdotta la fattispecie di somministrazione fraudolenta, posta in essere con la finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo, per cui è prevista la pena dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione a carico di somministratore e utilizzatore.
Viene specificato che le condizioni previste dall’art 19 comma 1 trovano applicazione nei confronti del solo utilizzatore nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

  1. Indennità di licenziamento (Art. 3)

Vengono aumentati i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità prevista per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 23/2015 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che non dovrà essere inferiore a 3 e non superiore a 27, in luogo dei precedenti limiti di 2 e 18 mensilità.

  1. Rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego (Art. 3-bis)

La norma prevede che una quota delle assunzioni che le Regioni potranno effettuare nel triennio 2019-2021 sia destinata al rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

  1. Recupero del beneficio dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni (Art. 7)

Nel corso dell’esame alla Camera è stato aggiunto, al comma 4, un ultimo periodo in base al quale il nuovo meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse, disciplinato dal comma 2 dell’articolo, non si applica, oltre che nei casi già indicati dal comma, anche in quelli in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

  1. Disposizioni in materia di redditometro (Art. 10)

Il comma 2 dell’articolo è stato modificato prevedendo che le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2015, che il comma contestualmente abroga, cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  1. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Art. 11)

Durante l’esame in sede referente, è stato inserito il comma 2-bis, che, mediante modifica dell’articolo 1 del D.lgs. n. 127 del 2015 (fatturazione elettronica), esonera dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972: rispettivamente, nel registro fatture e nel registro acquisti) i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Sempre in sede referente, sono stati inseriti il comma 2-ter che esonera dallo spesometro i produttori agricoli in regime IVA agevolato di settore, ed il comma 2-quater che prevede un esonero totale per i produttori siti nelle zone montane (prima di tale modifica, l’esenzione era prevista solo per i produttori montani, siti nelle zone montane individuate dall’art. 9 del DPR n. 601 del 1973).

  1. Proroga fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (Art. 11-bis)

L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, confluito, dunque, nel decreto legge in oggetto.

L’articolo 11-bis, quindi, rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.
Resta, invece, ferma la decorrenza dell’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.
La lettera b) del comma 1 modifica la decorrenza di alcune norme della legge di bilancio 2018 prevista dal comma 927, che nella originale formulazione disponeva l’applicazione dal 1° luglio 2018 di tutte le norme che anticipano l’applicazione della e-fattura (ovvero dei commi da 920 a 926).

In particolare, si applicano dal 1° luglio 2018 le norme che:

  • consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre dall’IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili;
  • attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. de minimis.

Si applicano invece dal 1° gennaio 2019 le norme che:

  • rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA;
  • escludono dall’obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione, dunque ai privati consumatori;
  • abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante). Tali modalità di documentazione continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, come visto sopra, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per godere delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto dei carburanti (deduzione ai fini delle imposte sui redditi e detrazione IVA).
  1. Compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione (Art. 12-bis)

L’articolo, introdotto in sede referente, estende anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

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