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Canone Rai speciale per le imprese

Circolare n. 44/2018 – AF 19/2018

Nelle prossime settimane la RAI invierà lettere informative alla categoria dei concessionari di autoveicoli per assicurare la più ampia conoscenza degli obblighi derivanti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e prevenire eventuali violazioni tributarie.

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Federauto è stata contattata dalla RAI Radiotelevisore Italiana sulla questione del canone televisivo speciale che, si ricorda, è un’imposta dovuta per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

La Rai ci ha anticipato che nelle prossime settimane invierà lettere informative alla categoria dei concessionari di autoveicoli per assicurare la più ampia conoscenza degli obblighi derivanti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e prevenire eventuali violazioni tributarie.

In base alla normativa vigente (art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011), imprese e società sono tenute ad indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Sulla questione dell’assoggettabilità al canone anche degli apparecchi “adattabili” è intervenuto il MISE con due note, rispettivamente del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016 (in allegato), il quale ha chiarito che solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Inoltre, non costituiscono apparecchio televisivo: smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privo del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

Si evidenzia che il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stato stipulato, pertanto, chi detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse. Infine, il pagamento avviene attraverso il bollettino di c/c postale allegato alla richiesta inviata dalla RAI.

Nel caso di accertate violazioni, oltre all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una sanzione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa.

Per ogni ulteriore approfondimento sono a disposizione i seguenti canali di contatto:

  • sito www.canone.rai.it
  • call Center numero verde 800.93.83.62
  • sportelli al pubblico delle sedi regionali RAI.

 

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