Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi
Circolare n. 6/2020 – AF 2/2020
La legge di Bilancio 2020 ha modificato la normativa del super ammortamento ordinario con un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha modificato, dal 1° gennaio scorso, la normativa del super ammortamento ordinario (articolo 1, comma 188) e del super/iperammortamento legato al Piano “impresa 4.0” (articolo 1, commi 189 e 190) sostituendoli con un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano, declinato in diverse aliquote a seconda del tipo di investimento.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice di cui al D.lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.lgs. 231/2001.
In particolare, per quanto riguarda il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni materiali nuovi non legati al piano “impresa 4.0” (comma 188), a cui potranno accedere anche i professionisti, non sono agevolabili gli investimenti in:
- autoveicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del Tuir, vale a dire autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli; mentre sono ricompresi nell’agevolazione gli acquisti dei veicoli ad uso strumentale, ossia gli autocarri, rimorchi, semirimorchi, autobus, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici ed uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d’opera, di cui all’art. 54, lettere b), c), d) e), f), g), h), i), l), e n) del Codice della Strada.
- beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- in 5 quote annuali.
Il credito potrà essere fruito, solo in compensazione con il modello F24, dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni, a decorrere dall’anno successivo a quello della messa in funzione dei beni: quindi, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile dal 2021. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore) per l’acquisto dei beni.
Sono agevolabili mediante il nuovo credito d’imposta gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ma l’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Ciò che importa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è che tutti i documenti, come fatture, bonifici e ordinativi, riportino il riferimento alla norma che disciplina l’agevolazione. La ratio dei requisiti richiesta per tali documenti risiede nell’opportunità di facilitare quanto più possibile l’individuazione univoca del costo sostenuto per l’investimento ammissibile all’agevolazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.