Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, cd decreto Green Pass 1
Circolare n. 64/2021
Confermata la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, la definizione delle modalità di utilizzo del c.d. “green pass” (in vigore dallo scorso 6 agosto) e l’individuazione dei nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone.
Si informa che, il 19 settembre 2021, è entrata in vigore la legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Il provvedimento – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021 – conferma la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, la definizione delle modalità di utilizzo del c.d. “green pass” (in vigore dallo scorso 6 agosto) e l’individuazione dei nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto legge n. 33 del 2020.
Nel rinviare alla circolare n. 53/2021 del 27.07.2021 per i contenuti iniziali del provvedimento, si riportano, di seguito, le modifiche e le integrazioni intervenute nell’iter parlamentare di conversione.
1. Impiego delle certificazioni COVID-19 – c.d. green pass (artt. 3 lettere a, f, g-bis e comma 4; art. 4, comma 1, lett. d-bis)
L’articolo 3 del decreto legge originario – si ricorda – ha introdotto il nuovo articolo 9-bis al decreto c.d. “Riaperture” (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), stabilendo al comma 1 che, dallo scorso 6 agosto 2021, l’accesso ad alcuni servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La disposizione si applica all’interno della zona bianca, nonché nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.
Al suddetto articolo 9-bis, durante l’iter di conversione, sono state apportate le seguenti integrazioni:
- relativamente ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (di cui all’art. 4 del decreto c.d. “Riaperture”), per il consumo al tavolo, al chiuso, è stato specificato che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (lettera a);
- relativamente ai centri termali, è stato precisato che sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche (lettera f);
- relativamente alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’art. 8-bis, comma 2, D.L. n. 52 del 2021, a seguito della introduzione di una nuova lettera g-bis nel corpo dell’articolo 9-bis del D.L. 52/2021 e della modifica del citato articolo 8-bis (operata dall’articolo 4, comma 1, lettera d-bis) del decreto in commento), sono ora esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ossia di età inferiore a 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Risulta pertanto superata la previsione finora vigente (art. 8 bis, comma 2-bis, che vieni ora soppresso) che limitava l’esonero dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 ai soli bambini di età inferiore a sei anni per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.
Ulteriore integrazione, apportata in sede di conversione, al comma 4 del presente articolo 3, precisa che, per le sagre o fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 – prescritta per tali eventi dalla lett. e) del predetto art. 9-bis – ai fini dell’accesso. Per quanto riguarda l’ambito sanzionatorio, la norma prevede che, in caso di controlli a campione, le sanzioni saranno applicate ai soli soggetti che risultino privi di certificazione e non anche agli organizzatori che hanno rispettato gli obblighi informativi.
L’articolo 3, al comma 2, specifica inoltre che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere disposto esclusivamente con legge dello Stato.
2. Accesso nelle strutture sanitarie e socio sanitarie (art. 4, comma 1, lett. b)
Attraverso una modifica dell’articolo 2-bis del D.L. 52 del 2021, anche le sale di attesa dei reparti dei centri di diagnostica e di poliambulatori specialistici sono incluse tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l’accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità. Nell’iter di conversione è stata inoltre inserita una disposizione secondo cui per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, salvi casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza.
3. Estensione validità certificato verde da avvenuta vaccinazione e modalità di esecuzione del test molecolare (art. 4, comma 1, lettera e)
Con una modifica dell’articolo 9 del decreto Riaperture, viene disposta l’estensione da nove a dodici mesi della validità del certificato verde contro il COVID-19 rilasciato per avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo (art. 4, comma 1, lett. e, n. 1 del provvedimento in oggetto) ed è stato specificato che il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, lett. e, n. 01, 02 del provvedimento in oggetto).
4. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 (art. 5)
In sede di conversione, è stato modificato l’articolo 5 del provvedimento in oggetto. In particolare, è stato posticipato al 30 novembre – in luogo del 30 settembre 2021 indicato nel testo originario del decreto – il termine per la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19 a prezzi contenuti.
5. Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (art. 6-bis)
Allo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale viene prorogato al 31 dicembre 2022 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari. In particolare, si consente di esercitare la professione, in via temporanea e su tutto il territorio nazionale, a quanti in possesso di qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza sanitaria da COVID-19.
6. Misure urgenti in materia di processo amministrativo (art. 7-bis)
Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19, i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati.
7. Proroga dei termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 6, Allegato A, n. 5-bis)
E’ stato integrato l’allegato A dell’articolo 6 del provvedimento in oggetto, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2021 della data ultima entro cui non possono essere applicate, dai committenti, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche se contrattualmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, a decorrere dal 23 febbraio 2020.