ultimo aggiornamento:

Chiarimenti del Ministero del Lavoro su dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Circolare n. 16/2016 – LP 6/2016

Il Ministero del Lavoro ha emanato il 4 marzo scorso la circolare n. 12 (Allegato 1) di chiarimento sulle nuove dimissioni esclusivamente telematiche – in vigore dal 12 marzo prossimo – introdotte con il Jobs Act che, salvo alcune eccezioni, si applicano a quasi tutti i lavoratori subordinati (v. circolare n. 9/2016 – LP 2/2016 del 19.01.2016). 

In primo luogo la Circolare ministeriale, con riferimento all’ambito di operatività della nuova disciplina, precisa che questa trova applicazione alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali comunicate a partire dal 12 marzo 2016, e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione:

  1. dei rapporti di lavoro domestico;
  2. nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette” (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione ex art. 76 D.Lgs. 276/2003);
  3. al recesso durante il periodo di prova ex art. 2096 c.c.;
  4. nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza, o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere ancora convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
  5. dei rapporti di lavoro marittimo;
  6. ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che la nuova modalità telematica si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore, nel rispetto del preavviso, e ai casi di risoluzione consensuale ex art. 1372, comma 1, c.c..

Le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla D.M. 15 dicembre 2015 sono da considerarsi inefficaci, in tale ipotesi il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nelle forme prescritte.

In ogni caso il lavoratore può, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto, revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

La Circolare in commento specifica altresì i soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità telematiche a cui il lavoratore può rivolgersi per l’invio del modulo, indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorative, ossia:

  1. i patronati;
  2. le organizzazioni sindacali, enti bilaterali, e commissioni di certificazione.

Le modalità tecniche necessarie per la compilazione del modulo (disponibile in apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro) e per la sua trasmissione al  datore di lavoro  e  alla Direzione territoriale del lavoro competente, descritte dal D.M. 15 dicembre 2015, sono ulteriormente dettagliate nella Circolare in commento.

In particolare, la procedura di invio telematico è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, che differisce a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato:

  1. nel primo caso il lavoratore deve essere in possesso nel codice personale INPS (PIN INPS) mediante il quale può accedere al sistema e compilare il modello;
  2. nel secondo caso il sistema consente l’accesso anche in assenza del PIN INPS, ma con le sole credenziali di cliclavoro che i soggetti abilitati possiedono o devono richiedere.

La data di trasmissione del modulo consente al sistema di controllare il termine dei sette giorni entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese.

Una volta completata la compilazione telematica, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.

Soltanto a seguito del rispetto di tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro, e conseguentemente, presentare entro cinque giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall’art. 9 bis D.L. 510/1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007.

Da ultimo la Circolare precisa che, nel caso in cui il datore di lavoro alteri i moduli attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 26, comma 4, D.lgs. 151/2015, e che tale violazione non è sanabile, pertanto non risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 124/2004.

Infine, si rende noto che il Ministero del lavoro ha messo a disposizione sia dei lavoratori che dei soggetti abilitati la procedura in versione dimostrativa per l’invio telematico della comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per vedere il video tutoral cittadino clicca qui

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