ultimo aggiornamento:

Aggiornamento Protocollo sicurezza diffusione Covid-19 nei luoghi di lavoro

Circolare n. 62/2020 – LP 10/2020

Il nuovo testo del 24 aprile 2020 riassume le indicazioni di Inail e comitato tecnico scientifico ed al tempo stesso rafforza e amplia i contenuti del Protocollo del 14 marzo scorso, per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

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Ad integrazione di quanto già comunicato in tema di linee guida anti-covid della Federazione, vi informiamo che tale documento deve ritenersi integrato dagli aggiornamenti previsti dalla nuova versione (in allegato) del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, condiviso lo scorso 14 marzo tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali (v. circolare n. 30/2020 – LP 5/2020 del 14.03.2020).

Il nuovo testo del 24 aprile 2020 riassume le indicazioni di Inail e comitato tecnico scientifico ed al tempo stesso rafforza e amplia i contenuti del Protocollo del 14 marzo scorso, per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Tale Protocollo è orientato a fornire indicazioni specifiche alle imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali, in vista della cosiddetta “Fase 2” di riavvio delle attività rimaste sospese in attuazione dei diversi provvedimenti del Governo succedutisi dal 1 marzo in poi.

La prosecuzione delle attività economiche, infatti, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Come evidenziato nelle premesse al Protocollo, il COVID-19 rappresenta un “rischio biologico generico”, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e dunque, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR.

Trattandosi di un aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, numerosi sono gli aspetti ribaditi:

  • il favore delle parti verso lo svolgimento di “lavoro agile” nelle modalità semplificate;
  • il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
  • il confronto ed il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS, piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche.

Le novità introdotte con l’aggiornamento del 24.04.2020 riguardano:

punto 1) INFORMAZIONE: vengono individuati gli obblighi in tal senso del datore di lavoro, ma contemporaneamente anche obblighi a carico del lavoratore, sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI;

punto 2) INGRESSO IN AZIENDA: oltre alle disposizioni già introdotte dal Protocollo 14 marzo, si prevede la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi;

punto 3) ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, si prevede che l’appaltatore informi immediatamente il committente ed entrambi collaborino con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;

punto 4) PULIZIA e SANIFICAZIONE IN AZIENDA: nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è chiarito che si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;

punto 5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: si sancisce l’obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;

punto 6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: l’obbligo individuato riguarda le mascherine chirurgiche che devono essere indossate negli spazi comuni;

punto 8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: lo smart working continua ad essere favorito, ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento sociale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari. Viene evidenziata la necessità di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

punto 12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RSL: vengono indicate le funzioni del medico competente considerati i suoi ruoli “istituzionali”;

punto 13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: oltre alla costituzione di un apposito Comitato in azienda, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, al fine di rendere operative e verificare la corretta implementazione delle misure contenute nel protocollo aziendale, si prevede, laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, l’istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

 

 

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