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Enasarco: inquadramento per i soggetti che promuovono le vendite della concessionaria – Risposta della Fondazione Enasarco all’interpello Confcommercio-Federauto

Circolare n. 3/2019 – LP 1/2019

Con la risposta del 17 gennaio 2019 la Fondazione Enasarco, a fronte dell’interpello presentato da Confcommercio su richiesta di Federauto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione e contribuzione Enasarco per coloro che promuovono la vendita di veicoli all’interno o all’esterno della concessionaria.

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È molto frequente, nello svolgimento dell’attività della concessionaria, avvalersi della collaborazione di operatori indipendenti esterni che intermediano la vendita (ad es. officine autorizzate, autosaloni) ma è altrettanto frequente che, nella pratica, la Fondazione Enasarco proceda al recupero dei contributi che non sono stati versati per la non corretta qualificazione di tali rapporti.

In molti casi che sono stati segnalati dalle imprese associate alla Federazione, le visite ispettive condotte da Enasarco hanno, infatti, portato ad elevare, in capo alle concessionarie, gravosi verbali di contestazione, soprattutto in relazione a rapporti commerciali con intermediari esterni impropriamente qualificati dal concessionario come “procacciatori d’affari”.

Per far luce sugli aspetti più pragmatici e fornire agli Associati elementi utili per valutare la propria operatività e gestire adeguatamente il rapporto con tali operatori commerciali, Confcommercio su richiesta di Federauto, ha presentato lo scorso 8 gennaio un interpello direttamente alla Fondazione Enasarco, la cui risposta è nell’Allegato 1.

In sostanza, a seguito degli accessi ispettivi effettuati da Enasarco può verificarsi che, i rapporti con gli intermediari esterni vengano inquadrati come lavoro di tipo agenziale – con la richiesta dei relativi arretrati di contributi, indennità e connesse sanzioni – in presenza di specifici indici, quali la stabilità e la continuità del rapporto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un contratto scritto e dal nome utilizzato dalle parti per qualificare il rapporto.

Il requisito della stabilità è da intendersi come preordinazione del rapporto ad una serie indefinita di affari svolti in maniera non occasionale (ovvero per una durata non limitata nel tempo), nell’interesse del concessionario e in continua coordinazione con l’attività del medesimo. Pertanto, si ha stabilità quando l’intermediario esterno si impegna a svolgere attività di promozione in un lasso temporale prolungato e non definito non per sua libera iniziativa, ma in esecuzione di uno specifico obbligo che ha assunto.

La continuità, invece, si evince dal fatto che il rapporto con l’intermediario non risulta essere di tipo occasionale (ad es. instaurato per la promozione di un singolo affare) ma di durata, ossia ripetuto nel tempo per la promozione di molteplici affari. Si pensi alle ipotesi in cui le officine autorizzate si impegnano a promuovere a favore delle concessionarie la vendita di veicoli svolgendo attività di intermediazione per la conclusione di una notevole quantità di contratti. In tal modo il rapporto si protrae nel corso del tempo in maniera stabile e continuativa.

Inoltre, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, non assume alcun rilievo la circostanza per cui non vi sia alcuna intenzione da parte del concessionario di riconoscere stabilità e continuità all’intermediazione svolta dall’operatore esterno, ma conta piuttosto quel che succede in concreto, in quanto l’inquadramento formale potrebbe non corrispondere alla realtà, a prescindere dalla volontà espressa dalle parti e dalla denominazione da esse attribuita.

Dunque, si configura il rapporto di agenzia (art. 1742 c.c.) quando c’è un’attività di promozione e ricerca di potenziali clienti esercitata in modo continuativo nel tempo, quando l’acquirente viene consigliato circa l’acquisto di un determinato modello, gli viene fornito del materiale pubblicitario, oppure l’intermediario espone i veicoli della concessionaria ed il compenso è stabilito in forma provvigionale sui contratti conclusi e in funzione delle politiche commerciali del costruttore del veicolo.

Anche la fatturazione continuativa e sistematica (ad es. con regolarità mensile) dei compensi riconosciuti per l’intermediazione svolta dagli operatori esterni potrebbe rappresentare un indicatore utile per la riqualificazione del rapporto in agenzia. Difatti tale elemento è idoneo a dimostrare la presenza di un vincolo perdurante tra le parti, e quindi la continuità e stabilità del rapporto intercorso.

Di converso, secondo la Cassazione (sent. n. 1974/2016), il procacciatore d’affari è colui che si limita, senza vincolo di stabilità e in via del tutto sporadica ed occasionale, a segnalare dei clienti al concessionario, quindi limitatamente a singoli affari e con una durata limitata nel tempo. Pertanto, il procacciamento di affari è caratterizzato dalla episodicità, ossia la limitazione a singoli affari determinati, e dalla occasionalità, intesa come durata limitata nel tempo. L’assenza di un vincolo stabile, da intendersi come mancanza di ogni vincolo del procacciatore, sia in termini di durata dell’incarico, sia in termini di libera iniziativa del procacciatore (contrariamente all’attività di conclusione stabile dei contratti propria dell’agenzia), risulta determinante ai fini della corretta qualificazione del rapporto.

È quindi evidente che se il rapporto dura nel tempo e si riferisce ad una pluralità di clienti che determinano un compenso provvigionale ripetuto nel tempo, l’inquadramento come procacciatore d’affari non risulta adeguato, esponendo la concessionaria al rischio di un accertamento contributivo in caso di verifica da parte degli ispettori Enasarco.

A tal proposito, si trasmette in allegato un modello di contratto di agenzia (Allegato 2) che può essere d’ausilio alle imprese associate per gestire il rapporto con i soggetti terzi che intermediano le vendite di veicoli.

Infine, risulta opportuno richiamare l’attenzione sulla distinzione tra la qualifica di agente e rapporto di lavoro subordinato.

Come già detto, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’obbligazione consiste nell’attività di convincimento del potenziale cliente a concludere il contratto con il concessionario. La provvigione viene corrisposta sui contratti conclusi per il tramite dell’agente e andati a buon fine. L’attività di promozione si caratterizza per essere svolta con autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, organizzazione di mezzi propria e assunzione del rischio economico.

Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), al contrario, è caratterizzato dalla sussistenza di un vincolo in base al quale il lavoratore è sottoposto al potere gerarchico del datore di lavoro, che fa sì che sia quest’ultimo o, in sua vece, i suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati, ad impartire le direttive e le disposizioni tecnico-organizzative ritenute idonee a conseguire gli scopi aziendali.

Si ricorda che per la giurisprudenza non è rilevante la forma contrattuale, ma la sostanza della subordinazione, resa evidente, ad esempio, dall’obbligo di rispettare luoghi e orari di lavoro, dalla mancanza di autonomia nello svolgimento della prestazione, dall’esistenza di un rapporto di tipo gerarchico, dalla soggezione alle direttive impartite dal concessionario. Ulteriore elemento che potrebbe essere considerato ai fini della riqualificazione del rapporto è l’utilizzo di una postazione fissa all’interno della concessionaria da parte dell’agente con l’indicazione del proprio nominativo, salvo l’agente sia tenuto a sostenere gli oneri collegati all’utilizzo degli spazi all’interno della concessionaria.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si evidenzia che:

–  è molto importate concordare con chiarezza le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (subordinato, agente, occasionale) e redigere correttamente i contratti che vengono sottoscritti con i venditori, soprattutto in considerazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione dei rapporti di agenzia rispetto al lavoro subordinato o alle altre tipologie contrattuali. Tuttavia, questo non risulta sufficiente ad evitare il rischio di riqualificazione del rapporto in quanto può accadere che, nella fase funzionale dello stesso, le parti non si conformino all’astratta previsione iniziale;

– in ogni caso ciascun rapporto ha le proprie peculiarità e differisce dagli altri, perciò occorre verificare di volta in volta la singola fattispecie concreta, non solo dal punto di vista formale per quanto concerne la corretta redazione del contratto o gli accordi intercorsi, ma anche per il concreto svolgersi del rapporto con i venditori ed evitare, a seconda dei casi, di esporsi a contestazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o della Fondazione Enasarco.

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