Ddl Bilancio 2019
Circolare n. 60/2018
DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
È attualmente all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con il quale sono definiti i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica.
Il provvedimento, come noto, a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ricomprende sia i contenuti della tradizionale legge di stabilità (sezione prima) sia i contenuti della legge di bilancio (sezione seconda), incentrando così la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per le imprese associate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise (Art. 2)
L’art. 2 in esame prevede le seguenti riduzioni delle aliquote IVA:
- riduzione dell’aliquota ridotta IVA del 10% di 1,5 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- riduzione dell’aliquota ordinaria IVA del 22% di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali dal 2021.
In altri termini, dati gli incrementi delle aliquote IVA stabiliti dall’art. 1, comma 718 della legge n. 190/2014, si avrà:
- una sterilizzazione degli incrementi delle aliquote IVA per il 2019;
- un incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’aliquota ridotta IVA di 1,5 punti percentuali (in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente);
- un incremento, per il 2020, dell’aliquota ordinaria IVA di 2,1 punti percentuali (in luogo dei 2,9 punti percentuali) e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento di 2,5 punti percentuali (in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente).
Relativamente all’incremento dell’accisa sui carburanti per autotrazione viene previsto un obiettivo di gettito pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021 da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2 . Sterilizzazione aumento accise carburanti (Art. 3)
Con l’articolo in esame, viene abrogato, a decorre dal 1° gennaio 2019, il comma 3, art. 19, del DL 24 giugno 2014, n. 91, avente ad oggetto la copertura economica degli oneri derivanti dalla c.d. disciplina ACE (Aiuto crescita economica).
Tale comma prevedeva la copertura degli oneri, a partire dall’anno 2019, mediante aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti.
3. Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi (Art. 4)
Con l’articolo in esame, l’ambito di applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, viene esteso a tutti i contribuenti, esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro.
Inoltre, il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi, riferita al periodo d’imposta precedente, diviene l’unico requisito di accesso, poiché, con l’articolo in esame, vengono eliminati i limiti di accesso relativi al costo de beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro).
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Sono state apportate modifiche anche alle cause di esclusione, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014:
- la lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari, di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle trasparenti di cui all’articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.
- la nuova lettera d-bis) prevede l’esclusione per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indipendentemente dal quantum di reddito o pensione percepito. Inoltre, la nuova formulazione prevede l’esclusione anche per coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Viene, inoltre, stabilito che (mediante modifica del comma 55), ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime, non si deve tenere conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.
4. Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (Art. 6)
Con l’articolo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.
L’imposta sostitutiva, pari al 20%, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (il regime fiscale delle perdite sarà quello disposto dall’articolo 8 del Tuir).
Le cause di esclusione sono le medesime previste per il regime forfetario, dal comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva:
- non subiscono le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.
5. Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef (Art. 7)
Con l’articolo in esame, viene riconosciuta la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa per tutti i soggetti IRPEF, inclusi coloro che applicano il nuovo regime di cassa.
In specie, le imprese soggette all’IRPEF potranno:
- scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Le eventuali eccedenze potranno essere scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi;
- potranno riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, il reddito del periodo di imposta, in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio, deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.
6. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (Art. 8)
Viene introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.
In particolare, il comma 1 dispone la riduzione dell’aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione (per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato (2019) rilevano gli utili accantonati nell’esercizio 2018).
Il comma 2, lettera a) specifica che si considerano comunque indisponibili e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, le riserve formate da utili, diversi da quelli conseguiti ai sensi dell’articolo 2423 del c.c., che scaturiscono da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione, come già detto, di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
La lettera b) del comma 2 chiarisce la nozione di investimento definendo l’ambito oggettivo dei beni acquisiti.
Ai fini della determinazione del parametro sul quale confrontare gli utili reinvestiti per la determinazione dell’importo soggetto ad aliquota ridotta, in ciascun esercizio, si dispone la rilevanza delle quote di ammortamento dedotte nell’esercizio stesso relativamente ai beni materiali strumentali nuovi, nei limiti dell’incremento complessivo del costo non ammortizzato (e ammortizzabile fiscalmente) al termine di ciascun esercizio (assunto al lordo delle quote di ammortamento dei soli beni materiali strumentali nuovi dedotti nell’esercizio) di tutti i beni materiali strumentali rispetto al costo non ammortizzato di tutti i beni materiali strumentali del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nell’ambito del calcolo incrementale, per coerenza, non si tiene conto dei beni immobili e del veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), in quanto esclusi dal beneficio. Inoltre, ai fini della determinazione del beneficio, non rilevano eventuali ulteriori regimi agevolativi tesi a maggiorare l’importo della deduzione a titolo di ammortamento.
La lettera c) del comma 2 chiarisce, invece, la rilevanza del costo del personale: anche in tal caso (al pari di quanto detto per i beni strumentali nuovi), l’incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni dell’esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), nel limite dell’incremento del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Al fine di incentivare l’occupazione in Italia si dispone che la tassazione agevolata si applica relativamente agli incrementi occupazionali verificatisi nel territorio dello Stato. In tal senso, il personale neoassunto rileva solo se destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta. Anche il calcolo incrementale è effettuato con riferimento al costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
La lettera a) del comma 3 disciplina, poi, il caso in cui i parametri, utile e investimenti, eccedano quello del reddito, mentre nelle lettere b) e c) sono disciplinati i casi in cui il reddito è superiore ad almeno uno degli altri due parametri.
Il comma 4 disciplina il caso delle società che partecipano al consolidato fiscale. In sintesi viene riconosciuta solo alla consolidante, unica obbligata alla liquidazione del tributo, di giovarsi della possibilità di applicare l’aliquota ridotta sul reddito complessivo netto di gruppo. Qualora la somma complessiva di detti importi dovesse eccedere il reddito da assoggettare a tassazione, l’eccedenza resterà in capo alle società che l’hanno prodotta, in base agli accordi di gruppo, e sarà riportata in avanti ad incremento dei relativi parametri dell’esercizio successivo al fine di individuare il nuovo importo agevolato da attribuire alla consolidante.
Il comma 5 prevede, invece, la partecipazione alla trasparenza ex art. 115 del TUIR.
Il comma 6 estende il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa.
Il comma 7 permette il cumulo delle suddette agevolazioni con altri benefici concessi,ad eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, il regime della tonnage tax, i regimi forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale).ì
7. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale (art. 9)
L’articolo in esame estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo con aliquota ordinaria del 21% anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e delle relative pertinenze (C/2 – magazzini e locali di deposito, C/6 – stalle scuderie e rimesse e C/7 – tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate.
Per usufruire del regime opzionale in questione l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.
Il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere uno precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
8. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iper ammortamento (Art. 10)
La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
In particolare, il comma 1, proroga l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 2 stabilisce le percentuali di maggiorazione del costo e in particolare che l’iper ammortamento si applichi nella misura:
- del 150% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.
Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016),per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento. Anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.
Il comma 4, richiede la produzione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232 (una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il comma 5 esclude dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).
Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.
Il comma 6, in merito alla determinazione degli acconti per il 2019 e 2020, dispone che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative in esame.
9. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (Art. 11)
Vengono prorogate, anche per l’anno 2019, le detrazioni per le spese per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
10. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (Art. 12)
L’articolo dispone la proroga, per l’anno 2019 della detrazione per interventi di sistemazione a verde. Come noto, la detrazione si applica con una percentuale del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.
11. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Art. 13)
Vengono apportate modifiche sostanziali al credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’anno 2015.
In particolare, la lettera a) del comma 1, reintroduce una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
Al contempo, con la successiva lettera b) del comma 1, viene disposta la riduzione da 20 a 10 milioni di euro dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta (tale limite era stato innalzato dal periodo 2017).
La lettera c) del comma 1, modifica il comma 6 dell’articolo 3 del citato d. l. n. 145/2013, disponendo la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.); prevedendosi in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6) la percentuale del 25%.
Analoga differenziazione di aliquota viene operata come si è detto per le spese relative alla ricerca commissionata. Al riguardo, con le modifiche apportate dal comma 1, lettera c), n. 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l’aliquota ridotta del 25%. Nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un’altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell’impresa committente; resta ferma infatti la regola, agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.
Per quanto concerne l’individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 1, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo recependosi le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.
La modifica recata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo in esame consiste nell’introduzione di nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili.
Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell’articolo in commento riguardano gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta. In particolare, le nuove disposizioni estendono l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese e cioè per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche alle grandi imprese. All’avvenuta certificazione delle spese, inoltre, viene subordinato anche la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018. Infine, viene introdotto l’obbligo da parte dell’impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.
Ai sensi del comma 2 le modifiche si applicano a decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Infine, il comma 3 dell’articolo reca una interpretazione del comma 1-bis dell’art. 3 del DL n. 145 del 2013. Tale disposizione, consente a partire dal 2017 di attribuire il credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia. La norma ora chiarisce che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.
12. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Art. 81)
Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Le disposizioni in commento, che sono state prorogate dalla legge di bilancio 2018, con l’articolo in esame sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
13. Soppressione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) (Art. 82)
La disposizione abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota Ires, per imprese individuali, società di persone commerciali ed S.r.l., già differito al 1° gennaio 2018 dalla Legge di Bilancio per il 2018.
14. Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA) (Art. 83)
La disposizione differisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini dell’imposta sul reddito delle società che dell’imposta regionale sulle attività produttive, la deducibilità della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
15. Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (Art. 84)
La disposizione in esame incrementa l’aliquota dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi, attualmente determinata nella misura del 59% per l’anno 2019 e al 74% per gli anni successivi, all’85% per l’anno 2019, al 90% per l’anno 2020 e al 100% a decorrere dall’anno 2021.
16. Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (Art. 85)
L’articolo disciplina la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell’IFRS 9.
Infatti, conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell’IFRS 9, il citato modello delle “perdite attese” deve essere applicato in modo retrospettivo.
17. Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali (Art. 87)
L’articolo interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In particolare, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.
La norma prevede, infatti, che le predette quote di ammortamento siano deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
18. Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE) (Art. 88)
L’articolo dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), incompatibile con la misura introdotta che agisce anch’essa sugli utili reinvestiti, consentendo, tuttavia, l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse. Tale possibilità è dettata dall’esigenza di salvaguardare i diritti quesiti.
In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale, secondo le regole dettate dal DM 3 agosto 2017.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Nuova Sabatini (Art. 19 comma 1)
Con il comma 1 è previsto il rifinanziamento della Legge n. 205/2017 (Nuova Sabatini) che concede alle imprese un tasso agevolato per l’acquisto di macchinari ed attrezzature. Le nuove risorse ammontano a 48 milioni per il 2019, 96 milioni annui per il periodo 2020-2023, 48 milioni per il 2024.
2. Piano Made in Italy (Art. 19 comma 2)
Con il comma 2 viene rifinanziato il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia, previsto dal comma 1 dell’art. 30 della Legge n. 164/2014, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.
3. Aree di crisi industriale (Art. 19 comma 5)
Per il finanziamento degli interventi per la riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale previsti dalla L. 181/1989, sono stanziati sul Fondo per la Crescita Sostenibile (art. 23, comma 2 della L. 134/2012) 100 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni per l’anno 2020.
4. Blockchain e Internet of Things (Art. 19 comma 20)
Il comma 20 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.
Si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Impresa 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.
Si prevede che, con regolamento adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia definito l’organismo competente alla gestione delle risorse nonché l’assetto organizzativo atto a consentire l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.
Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo.
5. Voucher consulenze per Digitalizzazione (Art. 19 comma 21)
Con il comma 21 dell’art. 19 è introdotto il finanziamento a fondo perduto per le piccole e medie imprese sotto forma di voucher.
L’importo massimo del voucher è di 40.000 euro con una intensità massima di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili. Se il progetto è effettuato da una Rete di Imprese (con programma asseverato), il Voucher sale a 80.000 euro per Rete.
Il Voucher può essere speso per consulenze specialistiche per l’introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0, nonché per l’ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa ivi incluso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Le consulenze potranno essere effettuate soltanto da soggetti – società o manager – in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto da adottare entro novanta giorni.
I contributi sono erogati in regime di de minimis.
Per le finalità del comma 21 è istituito un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
6. Resto al SUD (Art. 45)
Con il comma 1 lettera a) dell’art. 45, viene innalzata da 35 a 45 anni l’età dei beneficiari della misura agevolativa Resto al Sud di cui all’art. 1 della Legge 123/2017.
Con il comma 1 lettera b) viene prevista l’inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari della stessa misura agevolativa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Venture Capital (Art. 19, commi da 7 a 11)
Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più “Fondi per il Venture Capital”.
Sono definiti Fondi per il Venture Capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro.
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Lo Stato potrà sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, saranno definite le modalità d’investimento dello Stato.
2. Fondo per il ristoro dei risparmiatori (Art. 38)
Il nuovo provvedimento istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Si tratta di uno strumento finalizzato ad assistere i risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.
Nel dettaglio, il comma 1 istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario allo scopo di assistere i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Il comma 2 prevede l’accesso al Fondo da parte di risparmiatori che siano persona fisica, imprenditore individuale, anche agricolo, coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Nel comma 3 vengono riportate le condizioni di operatività del Fondo, le cui prestazioni sono dedicate alle azioni acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, rispetto alle quali è stato riconosciuto il risarcimento del danno in sede giudiziale o dall’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), nonché detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è stata posta in liquidazione ovvero la data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione.
L’istanza di risarcimento va presentata entro il 30 giugno 2019 avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF e il ristoro erogato è pari al 30% dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell’ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, ivi inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Tale misura è allineata ai limiti previsti dai sistemi di garanzia a favore dei depositi bancari.
Si prevede, inoltre, che il ristoro non sia cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce.
Infine l’accettazione del pagamento del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto in materia di eventuale sopravvenienza di incrementi della misura del ristoro a carico del stesso Fondo.
Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF corredata di idonea documentazione.
Il comma 5 ammette alle misure di ristoro del Fondo i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche sia con deduzione degli importi percepiti in esecuzione della transazione sia previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione oggetto di successiva revocatoria. Detti risparmiatori sono postergati nell’erogazione del ristoro agli altri, salvo quelli che si trovano in situazioni di debolezza economica.
Il Ministero della Giustizia e la Consob sono tenuti a comunicare, al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, nonché quelle di rigetto. Tali comunicazioni sono finalizzate a consentire l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto.
Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, il comma 7 dispone il potenziamento dell’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l’incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci e Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Sono previste anche semplificazioni per il ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori rispetto alle procedura prevista dal Regolamento adottato con delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.
Per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori sopra menzionati, l’ambito di operatività dell’ACF è esteso alle domande di valore superiore a 500 mila euro ed ai ricorsi relativi alle azioni acquisite prima dall’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Il comma 9 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione della disciplina legislativa.
3. Esigenze emergenziali – Proroga mutui (Art. 79, comma 2)
Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2019, per i soggetti che abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché nei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, il termine di sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari, di cui i predetti soggetti sono titolari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE
Finanziamento ZFU Genova (Art. 79, comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 79 stanzia 100 milioni di euro per il biennio 2019-2020 per l’attuazione della Zona Franca Urbana di Genova, prevista dal Decreto Legge 109/2018 (cd decreto Genova).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
Esigenze emergenziali – trasporti ed infrastrutture (Art. 79 commi 5 e 7)
Al comma 5, per consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, date dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera, e per far fronte alle difficoltà logistiche relative all’ingresso e all’uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Al comma 7, per contrastare gli effetti negativi del crollo del viadotto Polcevera, è, altresì, riconosciuto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione tra la città e il porto di Genova.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI CALAMITOSI
Proroga stato d’emergenza e gestione straordinaria (Art. 79 commi 3 e 4)
I commi in argomento prorogano lo stato di emergenza (dal 31.12.2018 al 31.12.2019) e la gestione straordinaria (dal 31.12.2018 al 31.12.2020) disposti nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.
Con la proroga dello stato di emergenza, il fondo per le emergenze nazionali viene incrementato di 360 milioni di euro, considerato il fabbisogno finanziario connesso agli interventi emergenziali in fase di attuazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E CAPITALE UMANO
1. Proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno (Art. 20)
E’ prevista la proroga, per gli anni 2019 e 2020 (nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna annualità), dell’incentivo per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, già previsto dalla scorsa legge di bilancio per le regioni del SUD (regioni c.d. meno sviluppate e c.d. in transizione), la cui attuazione è demandata all’ANPAL, attraverso l’utilizzo dei Fondi del PON, del POR e dei programmi operativi complementari.
Destinatari dell’incentivo sono soggetti che non hanno compiuto 35 anni, ovvero di almeno 35 anni ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Nel caso dei giovani fino a 35 anni, l’incentivo si cumula con quello previsto nel DL 87/2018 (c.d. decreto dignità), portando a un esonero contributivo del 100%, per 36 mesi nel limite massimo di importo su base annua di € 8.060. La misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
2. Fondo per introduzione del reddito di cittadinanza (Art. 21 comma 1)
La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del «Fondo per il reddito di cittadinanza», volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, demandando a successivi atti normativi la concreta attuazione della misura. Prevede, altresì, che fino ad allora, continuino ad essere riconosciute le prestazioni del ReI, nel limite di spesa pari alle risorse già destinate, che a tal fine sono accantonate nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.
Di tali somme, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019-20 è destinato al potenziamento dei Centri per l’Impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento di Anpal Servizi.
3. Sistema duale (Art. 22)
L’articolo prevede che, per il 2019, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro, pari ad euro 75 milioni, siano incrementate di euro 50 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
4. ANPAL (Art. 24)
L’articolo 24 prevede che alcune risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro. In particolare: le risorse non utilizzate per i programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori in situazione di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 10, comma 1, del DL 91/2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL al fine di essere utilizzate per programmi di politica attiva del lavoro; i risparmi di spesa presenti nel Fondo istituito per finanziare l’erogazione dell’indennità di partecipazione ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.
5. Incentivi per il contratto di apprendistato (Art. 26)
La norma dispone la riduzione degli incentivi previsti per il contratto di apprendistato di primo livello rispettivamente di 10,8 milioni per il 2019 e di 17 milioni dal 2020.
6. Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (Art. 50)
Per l’anno 2019, viene introdotto un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di giovani in possesso di laurea magistrale ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giungo 2019, con votazione pari a 110 e lode, conseguita entro la durata legale del corso e prima del compimento del 30° anno di età, ovvero che abbiano conseguito un dottorato di ricerca, ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giungo 2019 e prima del compimento del 34° anno di età.
L’incentivo, sotto forma di esonero contributivo nel limite di euro 8.000 per ogni assunzione effettuata, può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi e si applica alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Per usufruire all’esonero, il datore non deve avere effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva, né può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il beneficio o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, nei 24 mesi successivi.
In caso di fruizione parziale dell’esonero, il periodo residuo è riconosciuto ad altro datore di lavoro che assuma il giovane a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Per la misura vengono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2019 e 20 milioni per il 2020 a carico del PON SPAO.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Piani di recupero occupazionale (Art. 23)
Viene prevista la possibilità di completare i piani di recupero occupazionale previsti per la CIGS e la mobilità in deroga richiesta nelle aree di crisi industriale complessa per l’anno 2019.
A tal fine vengono utilizzate sia le restanti risorse già stanziate per le proroghe di CIGS nelle aree di crisi industriale complessa, sia quelle restanti per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, nonché ulteriori 117 milioni a carico del fondo occupazione e formazione.
2. Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (Art. 35)
La norma prevede un piano di assunzioni presso l’INL al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Viene altresì previsto un aumento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro irregolare, orario di lavoro, attività delle agenzie per il lavoro e distacco transnazionale, pari a 100 euro per ogni lavoratore irregolare, nonché una somma pari al 15% delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che gli organi di vigilanza ammettono a pagare in sede amministrativa per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Le predette somme sono raddoppiate in caso di recidiva del datore di lavoro nei tre anni precedenti.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinate alle spese di funzionamento e all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’INL.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE
1. Fondo per la Revisione del Sistema Pensionistico (Art. 21, comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 21 istituisce il Fondo per la Revisione del Sistema Pensionistico, finalizzato all’attuazione dei provvedimenti di pensionamento anticipato e di incentivazione all’assunzione dei giovani che vengono però demandati a successivi interventi normativi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una dotazione di 6.7 mld nel 2019 e 7 mld a decorrere dal 2020. Nel caso in cui gli stanziamenti previsti si rivelassero maggiori rispetto alla spesa effettiva, viene previsto che i relativi risparmi potranno essere ridestinati al Fondo per il finanziamento del reddito di cittadinanza mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. A tal fine l’amministrazione competente effettua un monitoraggio trimestrale dell’andamento della spesa comunicandone i risultati, entro il mese successivo, sia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a quello dell’Economia e delle Finanze ai fini delle eventuali variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati.
2. INAIL (Art. 33)
L’articolo 33 autorizza l’INAIL ad incrementare dal 2019 la propria dotazione organica di sessanta unità, 30 delle quali da coprire tramite l’avvio di procedure pubbliche concorsuali ed altre 30 attraverso il ricorso ad apposito bando di mobilità a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto. Le 60 unità dovranno essere in possesso di adeguate professionalità in materia di investimenti mobiliari ed immobiliari in quanto saranno destinate al rafforzamento delle iniziative di investimento dell’INAIL, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi. La valutazione e verifica di tali investimenti sarà affidata ad un apposito nucleo di valutazione che dovrà essere costituito da 10 unità, selezionate tramite valutazione comparativa tra soggetti di comprovata professionalità scelti tra i dipendenti dell’Istituto o di altre amministrazioni pubbliche.