Decreto “dignità” – Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”
Circolare n. 41/2018
Sintesi delle principali disposizioni contenute nel decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd decreto dignità), in vigore dal 14 luglio 2018.
Si informa che sabato 14 luglio è entrato in vigore il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd decreto dignità).
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio, inizierà il consueto iter di conversione in legge – che dovrà concludersi entro il prossimo 13 settembre – alla Camera dei Deputati, dove risulta assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro).
Nel provvedimento dovrebbe confluire, inoltre, come emendamento governativo, il decreto legge 28 giugno 2018, n. 79, recante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, attualmente in corso di esame presso la Commissione VI (Finanze) del Senato.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli Associati.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (Art. 1)
Il primo comma modifica gli artt. 19, 21 e 28 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:
– art. 19
La durata massima del contratto, comprensiva di proroghe e rinnovi, si riduce da 36 a 24 mesi. Il primo contratto, di durata massima di 12 mesi, comprensivi di proroghe, è acausale. Successivamente, è possibile prorogarlo o rinnovarlo, solo in presenza delle seguenti condizioni (causali):
a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
L’indicazione delle causali è comunque sempre necessaria in caso di durata del primo contratto superiore a 12 mesi.
– art. 21
Viene modificata la disciplina delle proroghe e dei rinnovi. In particolare, le proroghe vengono ridotte da 5 a 4, nell’arco dei 24 mesi. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle causali. Il contratto, invece, può essere rinnovato solo in presenza delle causali.
Si evidenzia che nel caso di attività stagionali la proroga e il rinnovo possono avvenire anche in assenza di causali.
– art. 28
Viene previsto un termine più ampio per l’impugnazione del singolo contratto a termine che passa da 120 a 180 giorni dalla cessazione.
Il secondo comma prevede che le nuove disposizioni si applichino ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il terzo comma stabilisce che le modifiche non si applichino ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.
2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (Art. 2)
Viene modificato l’art. 34 del d.lgs. n. 81/2015 prevedendo l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 19 (apposizione del termine e durata massima) e all’art. 21 (proroghe e rinnovi) anche alla somministrazione a termine.
3. Indennità di licenziamento e incremento contribuzione contratto a tempo determinato (Art. 3)
Viene aumentato l’importo dell’indennità per il licenziamento dichiarato ingiustificato prevista dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che non dovrà essere inferiore a 6 e non superiore a 36 in luogo dei precedenti limiti di 4 e 24 mensilità.
Al comma 2 viene previsto che a partire dal primo, e per ciascun rinnovo, del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, si incrementa il contributo addizionale a carico del datore (pari all’1,4%) dello 0,5%.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Recupero del beneficio dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti (Art. 7)
L’articolo in esame introduce, nella disciplina dell’iperammortamento, un meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse, attualmente mancante, per i casi in cui, nel corso della fruizione del beneficio, i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione (il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese deve riguardare strutture produttive situate sul territorio dello Stato).
Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta, in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento, complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni, oltre gli interessi dovuti. La nuova disposizione trova applicazione per le operazioni di cessione o di delocalizzazione effettuate successivamente dall’entrata in vigore del decreto legge.
Da ultimo, con il comma 4 dell’articolo in esame, viene fatta salva la disciplina dei c.d. “investimenti sostituivi”, introdotta dai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, in base alla quale l’eventuale sostituzione dei beni agevolati non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016. In specie, viene stabilito che l’applicazione di tale disciplina impedisce che scatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione. La disciplina dei c.d. “investimenti sostitutivi” viene, inoltre, estesa anche all’eventualità che i beni agevolati siano delocalizzati e sostituiti con altri beni nuovi.
2. Disposizioni in materia di redditometro (Art. 10)
In materia di redditometro, il comma 1 della norma interviene sul Decreto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva, con cadenza biennale, per individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, si interviene sulle modalità di approvazione del Decreto sottoponendolo alla preventiva consultazione dell’ISTAT e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Il comma 2 abroga, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015, recante la disciplina dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche. Di fatto, l’abrogazione comporta una sospensione immediata dei controlli sugli anni d’imposta 2016 e seguenti. Al contempo, vengono fatti salvi gli inviti dell’Agenzia delle Entrate a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso, la nuova disposizione, non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
3. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Art. 11)
L’articolo 11 introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (cosiddetto “spesometro”), di cui all’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.
Come noto tale disposizione prevede, che i contribuenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Successivamente, l’articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, ha previsto che, in relazione al cosiddetto “spesometro 2018”, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale.
Il decreto in argomento, con specifico riferimento alle comunicazioni dei soli dati relativi al terzo trimestre del 2018, interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019.
In sostanza, per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione trimestrale, si supera l’invio previsto per novembre, unificando le comunicazioni dei dati IVA del terzo e quarto trimestre alla data del 28 febbraio 2019.
Per coloro che optino per l’invio con cadenza semestrale, i termini sono fissati al 30 settembre 2018, per il primo semestre, ed al 28 febbraio 2019, per il secondo semestre.
4. “Split payment” (Art. 12)
L’articolo in esame abroga il meccanismo dello “split payment”, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per le prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 (in pratica, i professionisti).
Le disposizioni si applicano alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO
1. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (Art. 5)
Il comma 1 stabilisce che l’impresa beneficiaria di aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi decade dal beneficio concesso ed è sottoposta a sanzioni pecuniarie in caso di delocalizzazione dell’attività economica, o sua parte, in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), nel caso in cui la delocalizzazione intervenga prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione dell’investimento.
Il vincolo si applica a qualunque delocalizzazione indipendentemente dalla relativa forma di sovvenzione concessa (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.).
La misura della sanzione, applicata dalle amministrazioni titolari della misura, può variare da due a quattro volte quello del beneficio concesso.
L’impresa beneficiaria degli aiuti decade dal beneficio concesso, ma non è destinataria di sanzioni, anche nel caso di delocalizzazione dell’attività, o parte di essa, dal sito incentivato verso unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, europeo e SEE. Anche in questi casi (come già previsto al comma 1 per la delocalizzazione extra UE), l’impresa dovrà mantenere nel sito produttivo le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico per almeno cinque anni.
Stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, è demandata alle diverse amministrazioni titolari delle misure di aiuto l’individuazione delle modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici in caso di decadenza, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all’atto dell’erogazione o della fruizione del beneficio maggiorati di 5 punti percentuali.
Gli importi recuperati saranno riassegnati all’Amministrazione titolare della misura incentivante.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti concessi o banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (Art. 6)
L’articolo 6 è diretto a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.
A tal fine, è previsto un obbligo di mantenimento presso l’unità produttiva agevolata del personale impiegato ovvero degli addetti all’attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni.
In particolare, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, qualora, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, decadono dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10%. La decadenza dal beneficio è comunque disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è totale in caso di riduzione superiore al 50%.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.