Contributi 2018 per adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci conto terzi
Circolare n. 40/2018 – Trucks 2/2018
Disciplinate per l’anno 2018 le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a euro 36,3 milioni, per gli investimenti a favore delle imprese dell’autotrasporto c/terzi e la loro ripartizione fra le varie tipologie d’investimento.
Si comunica che sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018 n. 221 (allegato 1) ed il Decreto Dirigenziale 05 luglio 2018 n. 78 (allegato 2) relativi agli incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto conto terzi.
Al fine di rinnovare e adeguare da un punto di vista tecnologico il parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono stati stanziati 36,3 milioni di euro per l’anno 2018.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Sono previsti finanziamenti pari a:
- 9,6 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- 9 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t;
- 14 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP (accordo internazionale sul trasporto delle merci deperibili), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
- 1 milione di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l’eventuale rimodulazione il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 750.000,00 e ciascuna impresa, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo.
È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto dell’agevolazione nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 221/2018 (data che sarà resa nota dal MIT su apposita pagina del sito web del Dicastero) e ultimati entro il 15 aprile 2019.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI
Sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:
- per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, nonché veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate: il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di mcpc pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t e in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
- per l’acquisto di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate: il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di mcpc pari o superiore a 7 t e fino a 16 t e in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico) di massa pari o superiore a 16 t;
- per l’acquisto di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici: il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro;
- per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di mcpc pari o superiore a 11,5 t, conformi alla normativa antinquinamento Euro VI. Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t, euro 10.000 per ogni veicolo Euro VI di mcpc pari o superiore a 16 tonnellate.
Nei casi di:
- acquisto, anche in locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 del decreto n. 221/2018;
- acquisto di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
- sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime ATP mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
il contributo è pari al 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è di 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI.
Infine, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
MODALITA’ OPERATIVE PER FRUIRE DEI CONTRIBUTI 2018
Con il Decreto Dirigenziale 05.07.2018 n. 78 del MIT sono state disciplinate le modalità operative e attuative della misura d’incentivazione di cui al DM n. 221/2018, relativamente alla gestione dell’attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
La domanda va presentata a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del MIT alla pagina http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019, esclusivamente in via telematica, accedendo al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it. La domanda va sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate sul sito web del MIT.
Gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal decreto n. 221/2018. Inoltre, per dare prova del perfezionamento dell’investimento occorre trasmettere, oltre alla documentazione tecnica prevista, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del DM 221/2018 nella GU, nonché prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.
La concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia tra la data di pubblicazione del DM 221/2018 e il 15 aprile 2019. Non saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero e successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Il Decreto Dirigenziale fornisce indicazioni per gli adempimenti relativi:
- all’acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica;
- alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica;
- all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato;
- ai rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;
- all’attività istruttoria per l’erogazione del contributo.