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Fatturazione elettronica: Ulteriori chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018

Circolare n. 39/2018 – AF 18/2018

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica, anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79.

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Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica, anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79.

Come noto, il predetto Decreto, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge di bilancio 2018, ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale e ha mantenuto sino al 31 dicembre 2018, per le medesime cessioni, le modalità di documentazione in vigore secondo la precedentemente normativa.

Si illustrano, di seguito, i principali aspetti esaminati dall’Agenzia delle Entrate.

1.Fatturazione elettronica e carburanti.

In ordine all’eventuale obbligo di fatturazione elettronica anche per i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 e nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che applicano il regime forfettario, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione.

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per espressa previsione legislativa, sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada (come, ad esempio, aeromobili ed imbarcazioni).

Tuttavia, laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante, le esigenze di contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.

Per quanto riguarda il requisito dei soggetti identificati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture solo documenti o messaggi in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.

L’Agenzia ha chiarito, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127 del 2015, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Invece, relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia ai fini IVA, l’art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) statuisce che il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria la norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale.

Ne consegue, quindi, che solo i soggetti “stabiliti” – per i quali viene dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione – possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Pertanto, le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle relative fatture (cd. Spesometro).

Per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica nel caso di fatture differite per le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018 ma documentate dopo il 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per determinare gli obblighi di forma, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Ne deriva che, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

In merito all’utilizzo di  strumenti tracciabili di pagamento per le cessione di carburante per trattori agricoli e forestali, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Pertanto, ai fini della deducibilità del costo d’acquisto e della detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti, nonché l’art. 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche in ordine ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI), alla luce delle norme esistenti e delle modalità di fatturazione elettronica tramite SdI, specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, precisando che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

Pertanto, inviato tempestivamente al SdI il documento e in assenza di un suo scarto, assume rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, l’Agenzia ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, non costituisca una violazione punibile.

Per quanto riguarda le modalità di inoltro di una fattura scartata, l’Agenzia ha chiarito che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, viene precisato che le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento. Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • l’emissione di una fattura come sopra specificato, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

2.Fatturazione elettronica ed appalti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della fatturazione elettronica anche per i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione, non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

A tale riguardo, l’Agenzia ha chiarito che le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge di Bilancio per il 2018, trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Quindi, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come pubblica amministrazione.

Per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

Viene chiarito, peraltro, che l’obbligo di fatturazione elettronica non sorge nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

Infatti, la disciplina in parola troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi interni tra il consorzio e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini.

3.Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche.

In merito alla possibilità di utilizzo, ai fini della registrazione, delle fatture elettroniche emesse e ricevute come quelle analogiche, previa stampa dopo l’invio tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, ha precisato che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute.

Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda i criteri di conservazione delle fatture transitate tramite il SdI, l’Agenzia ha chiarito che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Infine, in merito al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 8/E ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Eentrate del 30 aprile 2018, con la Circolare in esame viene ribadito che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio – messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

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