Registro commercio veicoli usati – art. 128 del TULPS
Circolare n. 19/2018 – CO 7/2018
Secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato, nonostante l’abrogazione dell’art. 126 del TULPS, resta in vigore per i concessionari l’obbligo della tenuta del registro del commercio per i veicoli usati ex art. 128 del TULPS.
Facendo seguito alla circolare n. 22/2017 – CO 9/2017, si comunica che il Consiglio di Stato, con il parere n. 545 del 2 marzo 2018 (in allegato), si è pronunciato in merito ad una problematica da tempo dibattuta, ossia l’obbligatorietà o meno della tenuta del registro delle cose antiche o usate ex art. 128 TULPS a seguito dell’abrogazione dell’art. 126 TULPS, così come stabilito dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 222 del 2016 (cd SCIA 2).
Il parere è stato rilasciato in seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal Ministero dell’Interno, che chiedeva se, per effetto dell’abrogazione espressa dell’articolo 126 del TULPS, dovesse ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro delle operazioni effettuate.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter condividere la tesi dell’abrogazione implicita della disposizione in questione, affermando che “per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS, non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.
E’ stato infatti evidenziato che “ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS.
La prima disposizione, quella contenuta nell’art. 126 (ora abrogata), non consentiva l’esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. La seconda disposizione, contenuta nell’art. 128 che invece ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.
E’ quindi ben possibile che una attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza possibili controlli all’accesso ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Del resto è ben noto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite.
Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del TULPS, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate“.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ratio generale di semplificazione ed alleggerimento dei regimi autorizzatori contenuta nel decreto SCIA 2 non ha esteso i suoi effetti anche sulle disposizioni che non sono state espressamente abrogate, le quali hanno finalità specifiche e sono necessarie per l’esercizio del controllo di polizia. Sicché, colui che esercita l’attività commerciale in parola ed ha potuto avviarla senza averne data preventiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 126 del TULPS, è comunque poi obbligato ad annotare nell’apposito registro di cui all’art. 128 le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate; esibendo successivamente tale registro agli ufficiali ed agli agenti di P.S. che ne facciano loro richiesta.
Inoltre, il fatto che l’art. 128, nell’individuare i soggetti ai quali la disposizione si applica, richiama anche “le altre persone indicate negli artt. 126 e 127“, non costituisce elemento decisivo a favore della tesi dell’abrogazione della norma. “Si deve infatti osservare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’art. 128 fa riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono destinatari della disposizione senza alcuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla diversa disposizione abrogata, di cui all’articolo 126, che viene richiamato (con l’art. 127) in forma solo residuale“.
Infine, il Consiglio di Stato conclude precisando che “la disposizione contenuta nell’art. 128 (che si riferisce anche a soggetti diversi dai commercianti di cui all’art. 126) ben potrebbe continuare ad operare anche espungendo dal testo il riferimento all’abrogato art. 126 del TULPS“.
In conclusione, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato, nonostante l’abrogazione dell’art. 126 TULPS, resta in vigore per i concessionari l’obbligo della tenuta del registro di cose antiche o usate ex art. 128 TULPS.