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Chiarimenti su registro commercio veicoli usati

Circolare n. 20/2018 – CO 8/2018

E’ obbligatorio tenere il registro in modalità cartacea o informatica. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che è ammessa l’autovidimazione.

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Facendo seguito alla circolare n. 19/2018 – CO 7/2018 del 9 marzo scorso e ai quesiti pervenuti dagli Associati, si chiarisce che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), per iniziare un’attività di vendita di cose antiche e usate non è più necessaria, con decorrenza 11.12.2016, la presa d’atto da parte dell’autorità locale di pubblica sicurezza (ora il SUAP comunale) ma occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Come noto, inoltre, il Consiglio di Stato, con il parere del 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell’Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un’abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS. Pertanto, viene confermato l’obbligo di tenere aggiornato il Registro del commercio di veicoli usati, nel quale indicare in ordine cronologico, di seguito e senza spazi in bianco, nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori (con annotazione degli estremi dei documenti di identificazione), la specie della merce comprata e venduta ed il prezzo pattuito.

È ammessa l’autovidimazione del registro, con apposizione del timbro dell’impresa su ogni pagina, previa presentazione al SUAP di riferimento di un’autodichiarazione di autovidimazione del registro, la cui ricevuta deve essere allegata allo stesso e ne costituisce parte integrante. All’atto di un eventuale controllo, il registro dovrà essere esibito all’agente accertatore contestualmente alla dichiarazione e alla ricevuta della medesima. Sul tema dell’autovidimazione vedere la nota del Ministero dell’Interno riportata nell’allegato 1. Considerando, comunque che ogni SUAP agisce diversamente, si consiglia agli Associati di rivolgersi al proprio SUAP di riferimento al fine di adempiere nel modo corretto a tale pratica amministrativa.

Infine, è possibile tenere il registro in modalità informatica a condizione che si proceda alla stampa su fogli numerati progressivamente e riportanti la denominazione sociale su ogni foglio, in modo tale che le registrazioni non possano subire modifiche successive e possano essere mostrate agli agenti di PS in caso di controllo.

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