Disposizioni di interesse per l’attività di vigilanza contenute nella legge di bilancio 2018
Circolare n. 13/2018 – LP 2/2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 2/2018, illustra alcune disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 2/2018 del 25.01.2018, illustra alcune disposizioni contenute nella legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in materia di lavoro e legislazione sociale, sulle quali richiama l’attenzione ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.
Esonero contributivo (commi 100-108)
Agevolazione: a decorrere dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.
L’esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione fermo restando il limite massimo di 3.000 euro su base annua. In tal caso l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 ai sensi del quale, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
L’esonero si applica anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro su base annua ed il requisito anagrafico, è elevato al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro nella misura prevista dalla legge;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Lavoratori interessati: l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Condizioni di ammissione al beneficio: l’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per g.m.o. del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore per il quale un altro datore di lavoro ha parzialmente fruito dell’esonero.
Decontribuzione – disposizioni comuni (commi 113-114)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’art. 1 della L. n. 232/2016 (esonero contributivo). L’esonero previsto per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato di cui ai commi 100-108 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Esonero contributivo Mezzogiorno (commi 893)
I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018 misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per tali soggetti, l’esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100%, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, in deroga peraltro al divieto di cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Tracciabilità dei pagamenti (commi 910-914)
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale mediante bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, assegno consegnato direttamente al lavoratore, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Al datore di lavoro o committente che viola gli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in ogni caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.