ultimo aggiornamento:

Attività di officina: regolarizzazione nella sezione della Meccatronica

Circolare n. 45 – CO 11/2017

Entro il 5 gennaio 2018, i responsabili tecnici di officine abilitate sola alla sezione “Meccanica” o “Elettrauto”, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l’attività di “meccatronica”.

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La Legge n. 224/2012 (pubblicata sulla GU n. 297 del 21.12.2012), in vigore dal 5 gennaio 2013, ha modificato la L. 122/1992 relativa all’attività dell’autoriparazione, introducendo la nuova sezione della “meccatronica” in sostituzione delle precedenti sezioni “meccanico-motoristica” ed “elettrauto”.

Per cui oggi l’attività di autoriparazione risulta composta da 3 settori, anziché 4 come in passato:

  1. Meccatronica;
  2. Carrozzeria;
  3. Gommista.

Per dare agli attuali operatori il tempo di adeguarsi alla nuova disciplina, la L. 224/2012 ha previsto un regime transitorio di 5 anni successivi all’entrata in vigore della legge (quindi fino al 5 gennaio 2018), durante il quale è consentita la prosecuzione dello svolgimento delle attività di meccanico-motorista ed elettrauto con le modalità previste dalla disciplina vigente.

Dopo il 5 gennaio 2018:

  • le imprese che già prima dell’entrata in vigore della L. 224/2012 (5 gennaio 2013) erano abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica-motoristica ed elettrauto) del Registro Imprese, sono iscritte d’ufficio alla sezione della meccatronica;
  • le imprese che, invece, all’entrata in vigore della L. 224/2012, risultavano iscritte solo all’attività di meccanica o solo a quella di elettrauto del Registro Imprese, entro il 5 gennaio 2018 devono regolarizzare la posizione integrando la formazione del proprio Responsabile tecnico con un corso di qualificazione professionale previsto dalla Regione per acquisire la competenza mancante, salvo non siano diversamente in possesso dei requisiti professionali sia per meccanica-motoristica che per elettrauto (art. 7, comma 2, lett. a) e c) legge 122/1992). La durata dei corsi di formazione per acquisire le competenze teoriche-pratiche varia in relazione ai requisiti posseduti (esperienza professionale e titolo di studio). La mancata regolarizzazione comporta il rischio di sospensione dell’attività.

È prevista la deroga agli obblighi di aggiornamento professionale di cui sopra, per i preposti alla gestione tecnica, anche se titolari dell’impresa, che avessero già compiuto 55 anni all’entrata in vigore della L. 224/2012, quindi nati entro il 4 gennaio 1958. E’ data loro, infatti, la facoltà di proseguire l’attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per ottenere la pensione di vecchiaia.

E’ possibile rivolgersi alle Camere di Commercio competenti per le pratiche di adeguamento alla nuova disciplina sull’autoriparazione.

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