Finanziamenti del concessionario restano fuori dal pro-rata IVA se accessori
Circolare n. 46/20147 – AF 18/2017
La Cassazione è tornata sulla questione delle operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie auto ai fini della determinazione del calcolo del pro-rata Iva.
Con l’ordinanza n. 23811 dell’11 ottobre 2017 (in allegato), la Cassazione è tornata sulla questione delle operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie auto ai fini della determinazione del pro-rata Iva.
La Suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici d’appello della CTR Campania che aveva affermato “che il recupero dell’IVA correlata all’attività di intermediazione fosse giustificata dal fatto che detta attività non poteva considerarsi, per la sua entità e la sua continuità, né occasionale né accessoria, come tale avente carattere autonomo rispetto alle altre operazioni svolte dalla società contribuente”. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (CTR), infatti, aveva incluso le operazioni di finanziamento effettuate nella vendita di autovetture nel meccanismo di calcolo del pro-rata Iva, non tenendo conto di una serie di condizioni.
La Cassazione ha precisato che per accertare se le operazioni di finanziamento – esenti da Iva ex art. 10, comma 1, nr. 1, DPR 633/1972 – “vadano o meno considerate ai fini del calcolo del pro-rata non deve aversi riguardo all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale ma a quella in concreto esercitata dalla società, ovvero all’effettivo volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, che rileva ai fini dell’accertamento sia che una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell’attività propria di una società, sia che, pur rientrando in questa, sia ad essa accessoria e strumentale, ovvero che non costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’Iva è dovuta, rimanendo comunque necessario per l’individuazione delle operazioni qualificabili come accessorie, riferirsi sempre alla composizione della cifra d’affari del soggetto passivo, a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’Iva è dovuta”.
Pertanto, per la Cassazione, una corretta valutazione della natura accessoria o meno delle operazioni di finanziamento non può prescindere da una verifica sull’oggetto dell’attività propria dell’impresa e quindi del rapporto tra dette operazioni finanziarie e le operazioni imponibili effettuate. Inoltre, tali operazioni di finanziamento non possono ritenersi svolte nell’esercizio dell’attività propria delle concessionarie automobilistiche, né possono avere rilievo ai fini del pro-rata, se non si traducono in un’autonoma e visibile attività di finanziamento.
A tale riguardo, è opportuno ricordare anche la Risoluzione n. 41 del 5 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate, la quale su istanza di chiarimento della stessa Federazione, aveva chiarito che le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR n. 633/1972, in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita degli autoveicoli. Inoltre, la stessa Agenzia aveva precisato che le attività finanziarie poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, ai fini della loro esclusione dal calcolo del pro-rata di detraibilità IVA, devono comportare un limitato impiego di lavoro, nel senso da non richiedere, rispetto all’attività principale, una vera e propria organizzazione specifica per la gestione delle stesse.