ultimo aggiornamento:

Revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e Controlli su strada dei veicoli commerciali circolanti

Circolare n. 32/2017 – CT 2/2017

Sono state recepite in Italia la direttiva 2014/45/UE relativa alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa al controlli su strada dei veicoli commerciali.

Si comunica che sono stati pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 139 del 17.06.2017:

  • il DM 19/5/2017, n. 214 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE;
  • il DM 19/5/2017, n. 215 di recepimento della Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la Direttiva 2000/30/CE.

DM 19/5/2017, n. 214: Revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

Il decreto di recepimento della direttiva 2014/45/UE (revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), riscrive le formalità legate alle revisioni tecniche dei veicoli leggeri e pesanti, in particolare:

  • riguarda i veicoli di categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3,  L4e, L5e,  L6e,  L7e  e i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h;
  • introduce la revisione quadriennale/biennale dei veicoli O1, O2 (rimorchi fino a 3,5 t), dei trattori T1b, T2b, T3b, T4b, T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità di progetto superiore a 40 km/h;
  • esclude dalla revisione i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano;- rinvia al DI 20.5.2015 per la revisione di macchine agricole e operatrici (esclusi i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h);- rinvia al il DM 17.12.2009 per la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’articolo 60 CDS;
  • introduce all’Allegato I un nuovo elenco dei controlli e della valutazione delle carenze rilevate che vengono classificate in lievi (non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’ambiente), gravi (possono compromettere la sicurezza del veicolo o dell’ambiente o degli altri utenti della strada) e pericolose (hanno un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, tali da giustificare il divieto di utilizzo sulle strada pubbliche);
  • introduce il certificato di revisione (Allegato II) che deve contenere l’indicazione del chilometraggio segnato dal contachilometri  del veicolo;
  • definisce i requisiti di impianti ed apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici alla luce della norma UE (Allegato III);
  • definisce i requisiti minimi previsti per gli ispettori alla luce della norma UE (Allegato IV); fermo restando che gli ispettori già autorizzati o abilitati al 20.5.2018 sono esenti dai requisiti di cui al punto 1 dell’allegato IV (competenza);
  • definisce i requisiti per l’organismo di supervisione (Allegato V).

Tale decreto si applica dal 20 maggio 2018, ad eccezione di requisiti di impianti e apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto, che possono essere utilizzati fino alla emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente (DGM), da adottarsi entro il 20.5.2023 e dei requisiti degli organismi di supervisione che si applicano dal 1.1.2023.


DM 19/5/2017, n. 215:
Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’UE

Dal 20 maggio 2018 viene introdotta anche una nuova disciplina del controllo su strada dei veicoli commerciali che:

  • riguarda i veicoli di categoria M2, M3, N2, N3, O3, O4, i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h nonché i veicoli di categoria N1 che possono essere sottoposti a controllo secondo le previsioni del decreto;
  • introduce un sistema di controllo su strada che comprende controlli iniziali e controlli tecnici più approfonditi in base agli elementi elencati nell’Allegato II;
  • introduce il sistema di classificazione del rischio per veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 che consente di attribuire ad un’impresa un profilo di rischio in base alle informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze di cui all’allegato II (che riguarda il controllo tecnico del veicolo) e, se del caso, all’allegato III (che riguarda la fissazione del carico), rilevate nei veicoli gestiti dalle singole imprese durante il controllo su strada;
  • introduce una nuova classificazione delle carenze (lievi, gravi e pericolose);
  • stabilisce i criteri per il controllo tecnico del veicolo e per il controllo del fissaggio del carico (Allegato III);
  • prevede la corresponsione di diritti (per revisione) qualora si siano riscontrate carenze in seguito a un controllo più approfondito e rinvia ad apposito DL per l’applicazione delle tariffe e la determinazione dei compensi per gli ispettori;
  • prevede una nuova e più dettagliata relazione di controllo (allegato IV). In particolare a conclusione di  un  controllo  più  approfondito  l’ispettore redige una relazione a norma dell’allegato IV. L’autorità competente provvede affinché il conducente del veicolo riceva una  copia  della relazione di controllo.

Come detto il decreto, abrogando il DM 19.3.2001, si applica dal 20 maggio 2018 ad eccezione del sistema di classificazione del rischio delle imprese che decorre dal 20 maggio 2019.

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