Trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi per “opzione”
Circolare n. 14/2017 – AF 5/2017
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE PER “OPZIONE”
1. Premessa.
Si ricorda che tutti i soggetti passivi IVA possono “optare”, entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, beneficiando, in tal modo, di semplificazioni fiscali, riduzione dei termini di accertamento, rimborsi IVA più veloci.
Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il DL n. 193 del 2016 (“decreto fiscale collegato”), ha abrogato il cosiddetto “spesometro”, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2016, e lo ha sostituito con l’obbligo di trasmettere, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute.
Di conseguenza, le imprese hanno le seguenti alternative:
- eseguire – per scelta – l’adempimento della trasmissione telematica dei dati delle fatture, ricavandone, di conseguenza, benefici fiscali; ovvero
- eseguire – per obbligo – il medesimo adempimento (con i medesimi contenuti e decorrenza), senza ottenere alcun beneficio fiscale.
2. Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per “opzione” e “per obbligo”.
Prima di entrare nel merito, è opportuno ricordare che l’adempimento in esame si inserisce nel più vasto filone della disciplina della “fatturazione elettronica”, che aveva trovato una prima codificazione, in ambito comunitario, già nella Direttiva 2001/115/CE, ed un notevole impulso con la Direttiva 2010/45/UE, recepita nel nostro ordinamento dalla Legge n. 228 del 2012, con la totale riscrittura dei primi sei commi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972, rubricato “Fatturazione delle operazioni”.
L’obiettivo che il legislatore fiscale si è prefissato con l’approvazione di tali norme è quello di giungere – nel tempo – ad una completa sostituzione della fatturazione cartacea con quella elettronica. Ciò permetterà un risparmio economico per le imprese ed una totale visibilità delle operazioni IVA alle Amministrazioni finanziarie, ai fini dei controlli.
Al momento, tale obiettivo – ossia la piena visibilità delle operazioni IVA – è stato attuato solo relativamente alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione [le imprese sono, infatti, tenute all’emissione delle fatture, esclusivamente, in forma elettronica e tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate].
L’Amministrazione finanziaria potrà disporre di tali informazioni in maniera completa solo quando la fatturazione elettronica sarà generalmente utilizzata anche negli scambi tra privati (“B2B”). Per il raggiungimento di tale obiettivo, sulla base delle precise indicazioni contenute nella Legge Delega di Riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), il Legislatore ha dettato disposizioni per “incentivare” l’utilizzo della “fatturazione elettronica” e della “trasmissione telematica dei corrispettivi”, che hanno trovato collocazione, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
In particolare, al comma 3 dell’art. 1 del citato decreto viene stabilito che i soggetti passivi IVA hanno la possibilità, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, di “optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio”.
L’art. 4 del citato DL n. 193 del 2016, ha, invece, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, abrogato, per i soggetti passivi IVA, la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (il cosiddetto “spesometro”) ed introdotto l’obbligo di effettuare, telematicamente, ogni tre mesi, la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute.
3. I benefici fiscali legati all'”opzione” per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Nel Comunicato Stampa del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, “I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall’Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal Decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno (due anni a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 193/2016, n.d.r.). Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari). Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, come di recente modificato dal DL n. 193/2016 (Decreto legge fiscale); chi sceglierà l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo Decreto legge“.
L’Agenzia delle Entrate, in pratica, considera, distintamente, la trasmissione dei dati per “obbligo” e quella per “opzione”, ricordando che quest’ultima gode di quattro vantaggi:
- possibilità di utilizzare lo “SdI” per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche;
- riduzione dei termini di accertamento;
- procedura accelerata dei rimborso IVA;
- esonero dall’obbligo di invio dei dati delle fatture, di cui al novellato art. 21 del D.L. n. 78/2010.
4. Esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Dal 13 dicembre 2016, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’“opzione” per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, potranno farlo on-line, accedendo alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, dal portale internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Le opzioni resteranno valide per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi e, come detto, è possibile aderire entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture ed ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER “OPZIONE”
Il Legislatore, tramite il D.lgs. n. 127 del 2015, si è prefissato l’obiettivo, non solo di incentivare l’utilizzo della “fattura elettronica”, ma anche quello della “trasmissione telematica dei corrispettivi”.
In particolare, i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed i soggetti ad essi assimilati, di cui all’art. 22 del DPR n. 633 del 1972, potranno “optare”, entro il 31 marzo 2017, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’opzione comporta l’esonero dall’adempimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale e della relativa registrazione, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
1. I benefici fiscali per i soggetti che “optano” per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
I benefici fiscali per i soggetti che “optano” per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono i medesimi previsti per i soggetti che “optano” per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, ossia:
- possibilità di utilizzare lo SdI per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche;
- riduzione dei termini di accertamento;
- procedura accelerata di rimborso IVA;
- esonero dall’obbligo di invio dei dati delle fatture di cui al novellato art. 21 del DL n. 78/2010.
2. Esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal 13 dicembre 2016, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’“opzione” per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, potranno farlo on-line, accedendo alla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, dal portale internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Le opzioni resteranno valide per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi e, come detto, è possibile aderire entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture ed ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.