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Origine preferenziale delle merci nell’esportazione extracomunitaria di veicoli

Circolare n. 15/2017 – CO 7/2017

Facendo seguito ad alcune richieste pervenute dagli Associati, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni in relazione all’esportazione di veicoli in Dogana con la dichiarazione di “merce di origine preferenziale”, così da orientare i concessionari all’interno di una normativa molto tecnica ma per la quale i riflessi di una mancata compliance sono particolarmente rischiosi, potendo determinare oltre al recupero dei dazi doganali non versati in virtù della preferenza tariffaria indebitamente applicata, anche la denuncia dell’esportatore all’autorità giudiziaria per la falsa dichiarazione al momento della richiesta di rilascio della prova dell’origine preferenziale. 

L’Agenzia delle Dogane, infatti, all’atto dell’effettuazione dell’operazione doganale di esportazione può disporre delle verifiche circa l’autenticità e la regolarità dei documenti forniti dal concessionario-esportatore per comprovare l’origine preferenziale delle merci dichiarate; altresì il controllo può essere richiesto dall’Autorità doganale del Paese di importazione quando ha fondati motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti e del carattere originario dei prodotti in questione. 

Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un “trattamento tariffario preferenziale” che si sostanzia in un dazio ridotto o in un’esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi sottoscritti fra il Paese di esportazione e il Paese di destinazione della merce. 

L’Unione Europea ha stipulato accordi di commercio preferenziale di natura bilaterale, accordi di natura unilaterale e i cosiddetti accordi di Unione Doganale. Nel primo caso le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca dai paesi contraenti mediante la creazione di un’area di libero scambio; nel secondo caso le preferenze sono concesse dall’Unione Europea senza alcuna reciprocità; nel terzo caso è prevista l’abolizione completa delle tariffe doganali nell’interscambio fra i paesi appartenenti all’Unione Doganale grazie all’adozione di una tariffa doganale esterna comune fra tali paesi (Turchia, San Marino, Andorra). 

La lista completa degli accordi applicabili tra l’UE e singoli Paesi extracomunitari è reperibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/introduction/article_403_en.htm

Per semplicità si riporta un elenco, non esaustivo, dei Paesi che hanno accordi di commercio preferenziale con l’UE: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Kosovo, Islanda, Libano, Macedonia, Marocco, Moldavia, Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Turchia. 

Per beneficiare delle agevolazioni daziarie previste da tali accordi, le merci devono rispettare le specifiche regole di origine preferenziale previste nel protocollo di origine allegato ai suddetti accordi, non essendo sufficiente che il prodotto sia considerato di origine (“made in”) del paese di esportazione. Nei protocolli di origine sono descritti i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale ed in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce. 

Per ottenere i benefici derivanti dall’applicazione delle regole sull’origine preferenziale, l’esportatore che non sia un produttore ma un trader deve disporre di un documento, vale a dire la dichiarazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore comunitario conforme al Reg. UE  2447/2015, che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa. Con tale documento, infatti, il fornitore dichiara, assumendone la responsabilità, di aver rispettato nella fabbricazione le regole di origine preferenziale; in assenza di tale dichiarazione, l’esportatore non può dichiarare che la merce sia di origine preferenziale.  

Sulla base della dichiarazione di origine preferenziale rilasciata dal fornitore, l’esportatore può quindi dichiarare l’origine preferenziale del bene mediante una delle due modalità previste:

  • presentazione di una istanza alla Dogana per l’emissione del certificato di origine preferenziale EUR 1;
  • apponendo la dichiarazione di origine preferenziale direttamente sulla fattura.

Il certificato EUR 1 è il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall’Unione Europea con Paesi terzi, che attesta l’origine preferenziale delle merci. Tale certificato scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale, destinate ad essere importate nell’Unione Europea oppure esportate verso paesi extra Ue con cui vigono accordi di libero scambio. Per poter emettere il certificato EUR 1, la Dogana di esportazione richiede un’autocertificazione dell’esportatore nella quale lo stesso si assume la responsabilità che la propria merce rispetti i requisiti di origine preferenziale previsti dagli accordi di libero scambio. 

L’esportatore può anche dichiarare l’origine preferenziale delle merci direttamente in fattura. La soglia per apporre liberamente la dichiarazione varia da accordo ad accordo. Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a 6.000 Euro anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5.110). Tuttavia, superati i limiti fissati dai singoli accordi, l’esportatore che intenda dichiarare l’origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l’Eur 1, deve essere espressamente autorizzato dall’autorità doganale acquisendo così la qualifica di “esportatore autorizzato”. L’operatore è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell’esportatore autorizzato. 

Inoltre, l’esportatore che dichiara l’origine preferenziale ha l’obbligo di conservare la documentazione che comprovi l’origine preferenziale dei propri prodotti per 3 anni (5 anni per le esportazioni verso la Corea del Sud) dalla data dell’operazione. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto fin qui illustrato, è chiaro che la possibilità per il concessionario di esportare i veicoli con l’origine preferenziale rappresenta un vantaggio competitivo per effetto dell’abbattimento daziario. Tuttavia, il dealer che richieda l’emissione del certificato di origine preferenziale (Eur 1) oppure dichiari origine preferenziale in fattura deve accertarsi, preventivamente, che ci siano le condizioni per poter qualificare un veicolo come merce di origine preferenziale, altrimenti il rischio concreto è quello di ricevere una denuncia per falso in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale e di esporre il proprio acquirente estero a versare i dazi doganali non versati in virtù della preferenza tariffaria indebitamente applicata all’atto dell’importazione e a pagare la sanzione qualora prevista dalla normativa interna del paese accordista.

Il consiglio è, dunque, quello di reperire sempre la dichiarazione di origine preferenziale del veicolo dal proprio costruttore/importatore/fornitore quale elemento di prova e qualora ciò non fosse possibile, di esportare il veicolo (nuovo oppure usato) senza la dicitura “di origine preferenziale”. 

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