Milleproroghe: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”
Circolare n. 11/2017
Si informa che il 28 febbraio 2017, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 la legge 27 febbraio 2017 n. 19 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.”
Nel ricordare che le modifiche intervenute nel corso dell’iter di conversione sono entrate in vigore il 1° marzo, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Obblighi di comunicazione per acquisti intracomunitari (art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies)
Il comma 4-ter proroga al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’art. 50, comma 6, del DL n. 331 del 1993. Si ricorda che, in base alle novità introdotte dal DL n. 193 del 2016, i modelli INTRASTAT per gli acquisti ed i servizi ricevuti erano stati soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Il comma 4-quater, sostituendo il comma 6 del citato articolo 50, modifica la normativa vigente nei seguenti termini:
- la presentazione da parte dei contribuenti in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti, è effettuata anche per finalità statistiche;
- le predette presentazioni non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del citato DPR n. 633 del 1972;
- i soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del DPR n. 633 del 1972 (si tratta di enti, associazioni e organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), non presentano più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ma solo quello relativo agli acquisti intracomunitari;
- viene previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d’intesa con l’ISTAT, saranno definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni, prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi, di cui ai periodi precedenti, sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. Il citato provvedimento deve essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- viene abrogata la previsione che escludeva dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
2. Soppressione dell’obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci (art. 13, comma 4- sexies)
Il nuovo comma 4-sexies abroga i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’art. 2 del DL n. 138 del 2011. Si ricorda che il primo di tali commi stabiliva che, al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell’impresa siano concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunichino all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Il comma 36-septiesdecies demandava all’Agenzia delle entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
3. Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 139 del 2015 (art. 13-bis)
L’articolo 13-bis estende le modalità di determinazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1) che modifica l’art. 83 del TUIR).
Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3 del predetto DM n. 48/2009), al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bis all’articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.
Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR: si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value (lettera f)).
I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.
Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.
Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).
Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.
Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal DM 14 marzo 2012, concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).
4. Disposizioni recante misure per il recupero dell’evasione (art. 14-ter)
L’articolo 14-ter prevede che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) sia effettuata su base semestrale.
Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del DL n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali – Proroga “ZFU Emilia” (art. 14 comma 12-quinquies)
Nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le agevolazioni previste per le Zone Franche (c.d ZFU Emilia) sono prorogate di ulteriori 3 anni.
Il DL 78 del 2012 (art. 12) ha istituito nei suddetti territori per il biennio 2015-2016 Zone Franche, prorogate, con le modifiche intervenute in fase di conversione, per un ulteriore triennio (2017-2019).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
Proroga sospensione rate mutui per calamità naturali 2012-2014 (art. 14, comma 6-quater)
Con l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 – relativo ad agevolazioni conseguenti all’evento alluvionale del gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna) e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto – per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 3 e titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, la sospensione della rate dei mutui in essere è prorogata al 31 dicembre 2017.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1. Proroga attuazione Piano Strategico Mobilità Sostenibile e modifiche a riunione di impresa trasporto persone (art. 9, comma 2-bis)
Si proroga al 31 gennaio 2018 l’adozione del decreto di attuazione, previsto dal Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, per l’acquisto di mezzi per il rinnovo del parco veicolare di autobus per il trasporto pubblico locale e regionale e per il soddisfacimento dei più elevati standard di sostenibilità ambientale.
In aggiunta, intervenendo sull’art. 3 comma 3 del D.lgs. 285/2005 in materia di condizioni per l’accesso al mercato dell’autotrasporto di persone, vengono introdotte, per le riunioni di impresa che intendono erogare servizi di trasporto di persone di linea interregionali di competenza statale, alcune restrizioni.
In particolare, si precisa che il raggruppamento di imprese può essere verticale o orizzontale: per raggruppamento verticale si intende una riunione in cui l’impresa mandataria svolge l’attività principale di trasporto persone su strada e le altre imprese le attività secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende, invece, un raggruppamento in cui gli operatori svolgono il medesimo servizio. Tale misura va a ridurre il campo di azione di alcune compagnie di autobus, che spesso non dispongono di personale e mezzi di proprietà, ma in unione con altre imprese forniscono servizi di trasporto.
2. Sospensione disciplina Noleggio con Conducente e taxi (art. 9, comma 3)
Contestualmente alla proroga del termine, fissato al 31 dicembre 2017, per l’emanazione, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di urgenti disposizioni attuative della legge 21/1992 sul trasporto pubblico non di linea, viene esplicitamente sospesa, fino alla medesima data, l’efficacia delle modifiche apportate alla richiamata legge dall’art. 29 comma 1 quater del Decreto legge 207/2008.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
1. Certificati bianchi (art. 6 comma 10)
Viene prevista una proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 inerente il riconoscimento dei certificati bianchi per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 Tep/anno, il cui periodo di riconoscimento è terminato entro il 2014 (ai sensi dell’art. 14, comma 11, del D.lgs 4 luglio 2014, n. 102).
2. Sistri e Conoe (articolo 12 comma 1 e 2 quater)
Non sono previste modifiche alle disposizioni recate dal DL 244/2016 in materia di piena operatività del Sistri.
Da segnalare solo l’inserimento di un comma aggiuntivo che proroga al 1 luglio 2017 il versamento del contributo al Consorzio degli oli e grassi vegetali esausti CONOE, ex articolo 233 del D.lgs. 152/2006.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
1. Obbligo di comunicazione all’INAIL (art. 3, comma 3-bis)
Il termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro e del dirigente della comunicazione telematica all’INAIL degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è differito dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
Il differimento è finalizzato a consentire all’INAIL la predisposizione di un’apposita procedura informatica.
2. Decorrenza in materia di collocamento obbligatorio (art. 3, comma 3 ter)
Viene rinviata di un anno l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 disposta dall’articolo 3, del D.lgs. n. 151/2015. Pertanto, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, non saranno tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro il 1° marzo 2017. Fino al 31 dicembre 2017 continua dunque ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale le aziende da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile entro un anno di tempo dal momento in cui viene effettuata una nuova assunzione, ossia la sedicesima.
3. Libro unico del lavoro (art. 3, comma 3 quater)
E’ stato differito dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. Tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro.
4. Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (art. 3, comma 3 octies)
È stato prorogata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.